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Stai visualizzando gli archivi della categoria Frodi e giustizia.

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Archivio della Categoria 'Frodi e giustizia'

Cassazione: il coniuge tradito ha diritto al risarcimento

lunedì 19 settembre 2011

”La Suprema Corte di Cassazione precisa il principio della risarcibilita’ dei danni derivanti dall’infedelta’ coniugale, che rappresenta una delle ragioni piu’ frequenti delle crisi coniugali”. Cosi’, l’avvocato Gian Ettore Gassani, Presidente nazionale dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, commenta la sentenza della Cassazione n. 18853/2011 che riconosce al coniuge tradito il diritto al risarcimento.
”Per la verita’ negli ultimi anni la Suprema Corte aveva gia’ sancito un orientamento giurisprudenziale secondo cui non tutte le infedelta’ sono motivo di addebito della separazione e tantomeno fonte di risarcimento del danno”- continua il matrimonialista. E precisa: ”In sede di separazione, infatti, il Giudice e’ tenuto a verificare caso per caso se l’infedelta’ coniugale sia la causa o solo la conseguenza di una crisi gia’ in atto”.
E sulla nuova posizione assunta dalla Cassazione l’avv. Gassani chiarisce: ”Con questa sentenza si stabilisce che l’infedelta’ che abbia leso la dignita’ e l’onore del coniuge tradito rappresenta un illecito civile suscettibile di risarcimento danni. In forza di tale orientamento vengono condannate le infedelta’ coniugali consumate in modo plateale e che hanno leso la dignita’ e l’onore di chi le subisce. Spetta al coniuge tradito provare l’entita’ dei danni subiti, sia morali che economici”. ”Con tale sentenza – conclude Gassani – si apre il varco ad una moltitudine di processi per risarcimento dei danni da infedelta’ coniugale”.

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Pubblicato nella sezione Frodi e giustizia |

È truffa la falsa dichiarazione dei versamenti per maternità all’Inps

giovedì 8 settembre 2011

Giro di vite della Cassazione sulle frodi Inps. Con due diverse sentenze depositate oggi, nn. 33320/2011 e 3330/2011 si legga il testo integrale sul sito di Guida al diritto, la Suprema Corte ha chiarito che affinché sussista il reato di truffa – e non la semplice evasione – ai danni di un ente pubblico è sufficiente che il datore di lavoro induca in errore l’istituto previdenziale. Con la seconda pronuncia, invece, ha esteso anche alle cosiddette “teste di legno” la responsabilità per truffa all’ente pensionistico quando il raggiro è stato messo in opera dagli amministratori di fatto.

Non si tratta di semplice evasione fiscale
Bocciato dunque il ricorso del presidente di una cooperativa di pastori sardi reo di aver chiesto all’Inps la restituzione di oltre 6mila euro per assegni di maternità non versati. Il ragionamento della difesa per cui l’imputato non avrebbe posto in essere «quel quid pluris consistente in un artificio o raggiro necessario a configurare il delitto di truffa», non ha convinto la Corte. Infatti, per i giudici è evidente che la «falsa dichiarazione sulla corresponsione dell’indennità di maternità non era finalizzata all’omesso versamento degli importi dovuti per contributi e premi», bensì «al conseguimento dell’ingiusto profitto rappresentato dalle somme indicate falsamente come corrisposte, di cui viene sollecitato il conguaglio».

Prestanome responsabile per la condotta omissiva
Non è andato meglio al prestanome di turno che si era prestato a coprire una truffa all’Inps portata avanti dagli amministratori di fatto di una Srl. Per gli ermellini «l’amministratore della società ancorché sia una mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto risponde dei reati contestati, quanto meno a titolo di omissione». Infatti, per l’affermazione di responsabilità è sufficiente la «consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l’accettazione del rischio che questi si verifichino».

Tratto da: “ilSole24ore”

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Se l’automobilista si è trasferito è nulla la notifica della multa all’indirizzo del Pra

lunedì 5 settembre 2011

Non è valida la notifica della multa presso l’indirizzo risultante dal Pubblico registro automobilistico se il destinatario si è trasferito. Con questa motivazione la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18049 del 2 settembre 2011 ha annullato ben 7 verbali comminati dal comune di Napoli ad una automobilista.
Bocciata dunque la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Napoli nel 2004 aveva ritenuto valide le notifiche in quanto la Polizia Municipale aveva comunque provveduto a notificare le multe al portiere dello stabile risultante dalla carta di circolazione dell’auto e, non trovando il destinatario, aveva apposto sui verbali la dicitura “sloggiato”.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, il codice della strada quando (al terzo comma dell’articolo 201) prevede che “le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione…”, non vuole in alcun modo legittimare una notifica “solo virtuale”. Piuttosto, la norma va interpretata nel senso che “la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati” ma al contrario deve basarsi “sul necessario espletamento delle formalità previste per le ipotesi di irreperibilità del destinatario”.
Ragion per cui nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore “in un luogo non annotato sulla carta di circolazione”, la notificazione, sia essa ordinaria o postale, per essere valida richiede necessariamente che venga seguito l’iter complessivo previsto dalla legge. E cioè, il deposito della copia presso la casa comunale e l’affissione del relativo avviso, in busta chiusa, alla porta di casa, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, oltre a dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Tutte formalità che non risultano essere state rispettate da parte dei vigili napoletani nella notifica dei 7 verbali.

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Manca il documento per il minore, vacanza rovinata a 5 mestrini. Sotto accusa l’agenzia: «Non ci avevano informati»

sabato 3 settembre 2011

Mamma, papà e figlia partiti 2 giorni dopo, sborsando 500 euro in più per il nuovo volo. Disagi anche per l’amica disabile. Garofolini: «Farsi mettere sempre tutto nero su bianco»
Ormai il fai da te, anche quando si parla di vacanze, è all’ordine del giorno. Quindi a maggior ragione chi ancora decide di affidarsi a un’agenzia di viaggi, magari suggerita da amici comuni, lo fa perché si affida a esperti per sgravarsi dalla responsabilità di dover scegliere, confrontare e informarsi sugli adempimenti burocratici. Naturalmente, a suon di euro. Ecco perché è stata una doppia beffa la disavventura capitata a G.B., giovane mamma mestrina, che il 15 agosto sarebbe dovuta partire con marito, figlioletta e due amiche – una delle quali disabile al 100% – dall’aeroporto di Verona alla volta di Djerba, Tunisia. Condizionale d’obbligo, visto che a Ferragosto a montare sull’aereo sono state solo le due amiche, perché al momento dell’imbarco è risultato che il documento della figlia minorenne della signora G.B. non era valido per l’ingresso nel Paese nordafricano. Così i tre sono tornati a Mestre, il giorno dopo si sono procurati il documento valido e sono saliti sul primo aereo utile il 17 agosto, pagando altri 490 euro oltre ai 1.750 del pacchetto acquistato. Morale della favola: 2 giorni in meno di vacanza, 500 euro in più spesi ed enormi disagi al ritorno soprattutto per l’amica disabile della famiglia. In tutto questo, l’agenzia se ne è lavata le mani e non ha voluto sborsare un euro, declinando ogni responsabilità. Ecco perché i 5 si sono rivolti martedì all’Adico Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che in questi mesi estivi si è occupata di un gran numero di casi legati a vacanze rovinate.
«Tramite un’agenzia di viaggi di Mestre io e la mia famiglia avevamo prenotato un pacchetto tutto compreso per Djerba, pianificandolo nei minimi dettagli visto che dovevamo viaggiare con altre 2 persone, tra cui una cara amica disabile – ha raccontato G.B. ai legali dell’Adico – inclusa la prenotazione per l’intera durata del viaggio di un posto auto nel parcheggio dell’aeroporto di Verona, in modo da avere un comodo ritorno a Mestre assicurato». Al check-in, però, 9 in punto di mattina con imbarco prioritario, la brutta sorpresa: solo in quel momento la signora e il marito hanno scoperto che il certificato di nascita vidimato dalla Questura per l’espatrio della bambina, per la Tunisia non è sufficiente: serve la carta d’identità. «Ci hanno spiegato che c’è una circolare diramata dal Ministero degli Interni lo scorso 10 giugno che impone anche ai minori passaporto o carta di identità per l’ingresso in Tunisia: e pare che la nostra agenzia non ne sapesse niente, visto che ci ha dato formalmente l’ok quando abbiamo chiesto se bastava il certificato vidimato dalla Questura per il nostro viaggio». La “fortuna” della signora G.B., che fa ben sperare nella possibilità di ottenere rimborso e risarcimento danni, è che questo ok l’agenzia l’ha messo per iscritto rispondendo a una mail della famiglia mestrina, che quindi possono provare la responsabilità della prima. Tornando alla mattina di Ferragosto, dopo due ore di attesa alla fine non hanno potuto far altro che tornare a casa e attaccarsi al telefono, cercando tramite l’agenzia tre posti su un volo di linea da Venezia solo andata: partenza il 17 agosto, costo complessivo per tre 490 euro. Con l’agenzia che non ha accettato alcuna soluzione di compromesso, scaricando la colpa sul tour operator che non ha concesso il cambio data per la partenza.
Ma i disagi non sono finiti qui. Infatti i problemi al ritorno ci sono stati soprattutto per S.Z., altra giovane mestrina. «Vista la mia disabilità, non potendo stare molto tempo in piedi vado mai in vacanza senza un adeguato accompagnamento, e avevo prenotato questo viaggio con la sicurezza di muovermi con altri 3 adulti. Inoltre la presenza dell’auto al ritorno a Verona mi garantiva un rientro comodo». Invece S.Z. ha dovuto partire con la sola cugina, e al ritorno ha dovuto affrontare un viaggio in treno da Verona a Mestre. Che si è tradotto inoltre, anche per gli altri tre, in ulteriori spese: poco meno di 100 euro tra taxi dall’aeroporto alla stazione di Verona e biglietti ferroviari.
«In casi come questi si può chiedere un risarcimento che oscilla anche fra i 1.000 e i 1.500 euro, visto che il nuovo Codice del Turismo prevede ora anche il danno morale – spiega il presidente dell’Adico Carlo Garofolini – e in questo caso, con lo stress di dover rimandare la partenza perdendo 2 giorni di vacanze, sborsando quasi 600 euro in più di quanto preventivato e sentendosi pure rispondere picche dall’agenzia che avrebbe dovuto tutelarli e non ha accettato nemmeno soluzioni di compromesso, crediamo che la famiglia abbia tutto il diritto a ottenere giustizia». E la vicenda suggerisce un consiglio: quando ci si affida a terzi, è sempre bene far mettere per iscritto le risposte sulle questioni più “ a rischio”, come in questo caso, per potersi rivalere in caso di disservizi.

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No alle telecamere nei condomini se non sono approvate all’unanimità

sabato 25 giugno 2011

 

No a telecamere installate negli spazi comuni del condominio, anche se a fini di sicurezza per prevenire reati come furti ed effrazioni. Anzi, l’impianto di videosorveglianza Continua a leggere…

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Rai, istruttoria dell’antitrust sulla cattiva ricezione del segnale

venerdì 17 giugno 2011
“Informazioni inesistenti o addirittura ingannevoli sulla copertura del segnale televisivo sia analogico che digitale” sono i comportamenti contestati alla Rai dall’Antitrust. Lo annuncia Continua a leggere…
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Fotovoltaico, un migliaio di truffati da nord a sud dell’Italia

sabato 28 maggio 2011
Potrebbe rivelarsi una vera e propria truffa sull'energia pulita quella che ha per vittime un migliaio di persone in Italia – fa sapere l’ADICO – secondo quanto riporta il quotidiano online Il Salvagente, i truffati sono Continua a leggere…
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Sardegna, rincari record sui traghetti. l’Antitrust apre un’indagine

mercoledì 18 maggio 2011
Gli aumenti generalizzati medi che toccano il 110% hanno spinto l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad aprire un'istruttoria per verificare se le compagnie si siano messe d'accordo sui prezzi dei Continua a leggere…
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Multa viziata, quando il ricorso è una strada in salita. La rabbia di un associato: «La giustizia non è alla portata di tutti»

lunedì 16 maggio 2011
Gianni Bonotto, pensionato mestrino, si è rivolto all’Adico per impugnare un verbale ma ha rinunciato: costi troppo alti. Il presidente Garofolini: «Non sempre basta andare davanti a un giudice di pace per farsi annullare una multa: ecco cos’è la querela di falso»
Spesso la si fa troppo facile, quando si parla della possibilità di impugnare – e quindi farsi annullare – multe per violazioni del codice della strada. Anche nel caso in cui il verbale Continua a leggere…
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ADICO: aumentata la soglia di “errore” per i benzinai. Ennesimo danno per le tasche dei cittadini

venerdì 29 aprile 2011
Un nuovo decreto alza la soglia d’erroreentro il quale una pompa di benzina può erogare meno carburante di quello che dovrebbe senza che si configuri la truffa  – denuncia l’ADICO - aumentando del 50% il margine di errore per i misuratori di erogazione, portandolo dal 5 al 7,5 per mille.
Per esempio su 20 litri misurati dal contatore la pompa di benzina poteva erogare in più o in meno 0,1 litri (che per un prezzo stabilito di 1,55 euro al litro corrispondono a 15,5 centesimi totali in più o in meno), con la nuova normativa la tolleranza degli strumenti di misurazione dell’erogazione consente 0,15 litri di differenza in più o in meno per un prezzo di 23,25 centesimi.
Se pensiamo ai milioni di litri di prodotto erogato in un anno – spiega il presidente dell’ADICO, Carlo Garofolini – questa differenza si traduce in cifre considerevoli che avrà, come sempre, delle ripercussioni sulle tasche degli automobilisti.
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