Banche: tenute a risarcire i sottoscrittori se il prospetto è fuorviante
16 luglio 2010
Nel caso in cui il prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie contenga indicazione fuorvianti in merito alla consistenza patrimoniale della società, l'emittente di tale prospetto, (nel caso di specie un istituto bancario), chesia responsabile di tali informazioni, anche a solo titolo di colpa, risponde, ex art. 1337 c.c., a titolo di responsabilità extracontrattuale verso chi ha sottoscritto le zioni, del danno subito per aver acquistato azioni di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto abbia influenzato le scelte d'investimento del sottoscrittore. (cass. Sez. I - sentenza n 14056 dell'11 giugno 2010).