• home
  • chi siamo
  • progetti
  • link
  • sedi
  • iscrizioni
  • segnalazioni
  • contatti

I NOSTRI TEMI

  • Banca
  • Commercio
  • Economia
  • Frodi e giustizia
  • Informazione
  • Liberalizzazioni
  • Politica e Società
  • Previdenza e Lavoro
  • Salute e Alimentazione
  • Soldi e Fisco
  • Turismo

Cassazione: riconosciuto il danno biologico e patrimoniale alla casalinga vittima di incidente stradale


22 luglio 2010

Alla casalinga che subisce un incidente stradale va riconosciuto oltre il danno biologico anche quello patrimoniale – fanno sapere dall' Adico. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 16896/10. Si tratta di una sentenza innovativa – spiega il presidente dell' Adico, Carlo Garofolini – che riconosce e quantifica, il lavoro svolto dalla casalinga. Mancando una norma specifica di conteggio la Corte ha considerato come parametro il lavoro svolto dalle colf. Ha moltiplicato per tre volte la pensione sociale, valutato l'età della donna, la percentuale di invalidità e il numero di anni trascorsi dall'incidente determinando una cifra prossima a 116 milioni di vecchie lire. Per quanto riguarda la stima del danno biologico i giudici hanno richiamato l'articolo 32 della Costituzione; per quello patrimoniale invece, gli articoli 4 e 37 che tutelano la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice. La Corte ha chiarito, inoltre, che il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è economicamente valutabile come danno emergente (articolo 1223 del Codice civile) e può essere liquidato pur in via equitativa anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perchè comunque i compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetta a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente. Per concludere quindi «il criterio del triplo della pensione sociale può essere utilizzato dal giudice nell'esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all'invalidità, che è danno diverso da quello biologico quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga».

Share

Lascia un Commento Annulla risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

*

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gentile utente, il nome inserito nel campo omonimo verrà pubblicato nel commento.

Via Volturno n. 33 - 30173 VENEZIA
tel. 041.5349637 - fax 041.5349637
info@associazionedifesaconsumatori.it
Realizzazione siti web Elinet con Wordpress