• home
  • chi siamo
  • progetti
  • link
  • sedi
  • iscrizioni
  • segnalazioni
  • contatti

I NOSTRI TEMI

  • Banca
  • Commercio
  • Economia
  • Frodi e giustizia
  • Informazione
  • Liberalizzazioni
  • Politica e Società
  • Previdenza e Lavoro
  • Salute e Alimentazione
  • Soldi e Fisco
  • Turismo

Il lavoratore in malattia gode del diritto alle ferie


4 febbraio 2009

Il lavoratore a casa da tempo per malattia può godere del diritto alle ferie annuali non godute a causa della sua salute e quindi arrivare a chiedere l’indennizzo per i giorni di vacanza non goduti.
Lo ha confermato la Corte di Giustizia europea il 21 gennaio 2009; la “Corte ha infatti concluso in un caso che le è stato sottoposto che il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale”.
E questo anche quando il lavoratore sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro sia perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.
Per chiarire, la questione del diritto ad un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la Corte dichiara che l’indennità deve essere calcolata in modo da porre il lavoratore in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro.
Pertanto la retribuzione ordinaria del lavoratore, cioè quella che gli deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite, è parimenti determinante ai fini del calcolo dell’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Al riguardo la Corte ha spiegato che il diritto alle ferie annuali di un lavoratore in congedo per malattia debitamente prescritto non può essere subordinato all’obbligo di avere effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento stabilito dallo Stato membro interessato.
Di conseguenza, uno Stato membro può prevedere nella sua legislazione la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite allo scadere di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto soltanto se il lavoratore ha avuto la possibilità concreta di esercitare il suo diritto alle ferie.
Cosa che non si può dire di un dipendente a casa in malattia, da qui la decisione della Corte a favore del lavoratore.

Share

Lascia un Commento Annulla risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

*

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Gentile utente, il nome inserito nel campo omonimo verrà pubblicato nel commento.

Via Volturno n. 33 - 30173 VENEZIA
tel. 041.5349637 - fax 041.5349637
info@associazionedifesaconsumatori.it
Realizzazione siti web Elinet con Wordpress