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No alla lista in bacheca con i nomi dei morosi

Il condominio è per sua natura un luogo di stretta convivenza tra le persone che lo abitano. Proprio per questa ragione, bisogna saper dosare con grande equilibrio la trasparenza nella gestione della cosa comune con il diritto alla riservatezza di ciascuno, tutelato e garantito dal Codice della privacy. L’amministratore di condominio dovrà, quindi, saper conciliare di volta in volta, a seconda delle situazioni, queste due necessità parimenti importanti, senza che l’una prevalga sulla seconda o possa danneggiarla. Le diverse informazioni contenute negli archivi condominiali in possesso dell’amministratore, che spaziano dai dati catastali dei singoli appartamenti ai consumi, ai nominativi degli inquilini, alle morosità maturate, se non opportunamente trattate possono rivelare informazioni delicate, cosiddette “sensibili” sui diversi abitanti del condominio. Ed è proprio per questo motivo che la giurisprudenza e il Garante sono intervenuti per proteggere alcuni dati personali che necessitano di maggior tutela. In particolare, in risposta al quesito del lettore, è opportuno fare le seguenti considerazioni.

Nelle bacheche condominiali possono essere affissi avvisi di carattere generale, come ad esempio anomalie o mancato funzionamento degli impianti, ma non comunicazioni che riguardino dati personali dei singoli condomini quali, a titolo esemplificativo, l’indicazione della targa e del nome del proprietario dell’auto da spostare, mancate riparazioni o, per l’appunto, i nomi dei condomini che non pagano le spese condominiali. Eventuali comunicazioni personali dovranno, pertanto, essere effettuate in modo da scongiurare il rischio che soggetti terzi, estranei al condominio, vengano a conoscenza delle informazioni dei singoli condomini.

Dunque, eventuali inadempienze saranno comunicate dall’amministratore ai condomini in assemblea e in sede di approvazione del consuntivo annuale.

Oltre alle informazioni che lo riguardano, il condomino può quindi conoscere le spese e le morosità degli altri proprietari, sia in ambito assembleare, sia facendone espressa richiesta all’amministratore, come previsto dal riformato articolo 1129 del Codice civile. A prevalere, in questo caso, è il dovere di trasparenza nella gestione condominiale, profondamente voluta dalla legge di riforma del condominio.

Lo stesso principio di trasparenza obbliga ora l’amministratore, sempre ai sensi del riformato articolo 1129, a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate dal condominio, su un conto corrente postale o bancario intestato al condominio stesso e, da quel conto ogni condomino, per il tramite dell’amministratore, ha diritto di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica e verificare quali condomini sono in regola con i pagamenti e chi, invece, è moroso e di quanto. L’eventuale richiamo alla privacy, per impedire la conoscenza di queste informazioni è, conseguentemente, fuori luogo.

Abbiamo visto, però, che il diritto di trasparenza non significa che si possano divulgare a terzi informazioni sulle spese o sulle morosità dei condomini. Unica eccezione prevista sempre dalla legge di riforma ed, in particolare, dall’articolo 63 delle disposizioni attuative, riguarda i creditori del condominio ai quali l’amministratore è obbligato, se ne fanno richiesta, a comunicare i dati dei condomini morosi.

In conclusione, l’amministratore, oltre a gestire i dati e le informazioni pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione condominiale (ora, con la riforma, nel registro di anagrafe condominiale devono comparire anche i dati catastali di ciascuna unità immobiliare ed ogni dato relativo alla sicurezza degli impianti e dell’immobile), può utilizzare i numeri di telefono, i cellulari e gli indirizzi di posta elettronica dei condomini solo se indicati negli elenchi pubblici, oppure se l’interessato gli ha prestato il proprio consenso. E così, i dati sensibili, come quelli sulla salute, oppure i dati giudiziari potranno essere trattati dall’amministratore solo nel caso in cui siano indispensabili ai fini della corretta gestione condominiale (si pensi ad una delibera sull’abbattimento delle barriere architettoniche su richiesta di un condomino diversamente abile, oppure ad un procedimento giudiziario instaurato nei confronti del condominio).

Il mancato rispetto di queste prescrizioni da parte dell’amministratore, a seconda dei casi, comporterà: l’inutilizzabilità dei dati personali trattati (articolo 11, comma 2, del Codice della privacy); l’adozione di provvedimenti di blocco o divieto del trattamento disposti dal Garante (articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice privacy) e, infine, l’applicazione delle sanzioni amministrative o penali ed esse collegate (articoli 161 e seguenti del codice), oltre ovviamente ad eventuali richieste di risarcimento da parte dei soggetti danneggiati.

Fonte: sole24ore.it

 

4 risposte

  1. A furia di fare leggi leggine e leggette,non si sa mai cosa fare e quindi il caos.
    Ogni adempimento tutti sanno che in nome della finta sicurezza o altro serve solo ad aumentare le spese che l’amministratore scaricherà sugli inquilini.Dopo gli amministratori pubblici.saranno quelli di condomonio da spedire a casa,ma hanno degli alleati in parlamento che gli danno UNA MANO.

  2. sono fortunata, non abito in condominio ma trovo sbagliato non esporre in bacheca i nominativi dei ” morosi “, forse trovandosi con nome e cognome in ” piazza ” si deciderebbero a pagare, perché se e’ vero che alcuni veramente non riescono, altri fanno i furbi, non rinunciano a nulla ( andiamo a vedere che telefonini o televisori hanno ad esempio o quanto seguono la moda )ma le spese non le pagano tanto pagano altri anche per loro, magari gente che gia’ rinuncia a tutto pur di pagare e non fare figure. un consiglio, se nel vostro condominio ci sono dei morosi, non pagate piu’ nessuno, tanto rimarrete anonimi

  3. Giusto che la legge tuteli chi non può pagare, ma non chi non vuol pagare, e ostenta ricchezza, auto di grossa cilindrata, vacanze più volte l’anno all’estero, disponibilità di barche lussuose, ma puntualmente condomino moroso, che fare?

  4. dopo aver locato un appartamento con regolare contratto d’affitto 4+4, dove per 7 anni tutto bene con ritardi nei pagamenti ma effettuati, l’ultimo anno l’inquilino a pensato bene di non pagarmi più cosi è cominciato un percosso lungo con la legge per far valere un mio diritto cioè quello di mandarlo via, che dopo 9 mesi d’inferno è finito con l’intervento dell’ufficiale giudiziario, QUALCUNO SAPREBBE DIRMI SE ESISTE UNA BACHECA SUDDIVISA PER REGIONE O UNA LISTA DOVE POTER LEGGERE O INSERIRE I DATI DEI CATTIVI PAGATORI???? cosi non diamo la possibilità a questa gente di piazzarsi in casa e vivere da signori alle spese degli altri…..

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