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BUONI FRUTTIFERI CON RENDIMENTI NON AGGIORNATI, L’ARBITRO BANCARIO ACCOGLIE I PRIMI RICORSI DEI RISPARMIATORI RESTA APERTA LA QUESTIONE DEI TITOLI (SERIE P) EMESSI PRIMA DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 13 GIUGNO 1986

Per i risparmiatori che possiedono buoni fruttiferi postali della serie P/ arrivano buone notizie dall’Arbitro Bancario Finanziario. Ricordiamo che per molti titoli trentennali (in particolare della serie Q) emessi dopo il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, le Poste Italiane hanno aggiornato i moduli dei buoni limitatamente ai primi 20 anni tralasciando gli ultimi 10. Ciò ha comportato una sensibile discrepanza nei rendimenti. Su tale questione, che Adico sta a affrontando a favore di decine di soci, l’Abf sta emanando pronunciamenti favorevoli ai risparmiatori. “Questo aspetto della vicenda lo riteniamo molto positivo e perciò siamo molto soddisfatti – commenta Carlo Garofolini, presidente dell’associazione – Anche se le questioni relative ai buoni fruttiferi sono varie e vogliamo capire in particolare come si concluderà anche la questione di quei buoni della serie P per i quali c’è stato un recente pronunciamento della Cassazione che ci lascia perplessi. A oggi comunque non c’è alcun dato certo, siamo in attesa delle determinazioni delle Sezioni Unite a seguito della remissione della questione con ordinanza della Cassazione 21543 del 2018 che ha evidenziato due orientamenti contrastanti”. Per quanto riguarda proprio i titoli della serie P emessi prima del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che di fatto ha dimezzato i rendimenti prospettati ai cittadini al momento dell’acquisto, la sentenza della Cassazione 3963 dello scorso febbraio, dichiara che l’intervento di modifica sarebbe legittimo perché il buono fruttifero  non è un titolo di credito ed è quindi eterointegrabile, quindi può prevedere integrazioni successive all’emissione. “Questo è un pronunciamento che lascia aperte molte domande – continua Garofolini -. In attesa di vedere se tale posizione verrà confermata, resta in piedi la questione dell’informazione inadeguata fornita dalle Poste ai propri clienti in relazione alla modifica dei rendimenti, pubblicata solo sulla Gazzetta ufficiale. In questo caso si prosegue con la richiesta risarcitoria”.

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