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CANONE RAI, ARRIVANO I RIMBORSI PER I CONSUMATORI

Mentre restano ancora pochi giorni di tempo per chiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai per il 2017, arriva finalmente una buona notizia per i consumatori: gli ultrasettancinquenni che hanno pagato il canone tra il 2008 e il 2016 e hanno fatto richiesta di rimborso nel giugno 2016, vedranno finalmente riconosciuto il rimborso, un diritto che per ben otto anni gli era stato negato.
Lo rivela una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attestata il diritto al rimborso.

ESENZIONE PER GLI ULTRA 75ENNI – In base alla legge 244/2007 i cittadini che hanno compiuti i 75 anni di età e che non superano i 6.713,98 euro di reddito, hanno diritto all’esenzione dal canone Rai 2016.

COME FARE RICHIESTA DI ESENZIONE – Per farlo possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione. La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull’apposito modello pubblicato sul sito dell’Agenzia.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.
Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.

COME FARE DOMANDA DI RIMBORSO – Se nonostante la presentazione del modello di esenzione il contribuente si sia visto addebitare il canone Rai in bolletta, può presentare domanda di rimborso compilando il Modello e indicando il codice 1 nella casella “Motivo della richiesta”.
I rimborsi riconosciuti spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche con accredito sulla prima fattura utile, ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non vada a buon fine, sarà fatto dall’Agenzia delle entrate.

Fonte: La Repubblica

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