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CONTRATTI A DISTANZA, 9 MILIONI DALL’ANTITRUST ALLE COMPAGNIE TELEFONICHE

L’Antitrust ha sanzionato le compagnie telefoniche Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali con multe per un totale di 9.000.000 euro per aver adottato condotte illecite in violazione delle norme del codice del consumo di recepimento della consumer rights, nell’ambito della commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali commerciali (presso gli stand ad esempio) di servizi di telefonia fissa e/o mobile. Lo annuncia una nota.  

I casi riguardano principalmente la prassi seguita dagli operatori del settore di dare inizio all’esecuzione del contratto, procedendo all’avvio del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante la pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire un’espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore.

Il codice del consumo, diversamente, prevede che l’esecuzione del contratto durante il periodo di recesso sia sottratta alla sfera decisionale delle aziende, disciplinandola come una opzione rimessa alla decisione del solo consumatore che, qualora interessato, dovrà farne espressa richiesta, senza che la conclusione del contratto possa in alcun modo essere condizionata dall’assenza di tale volontà.

In tutti e 5 i casi l’Autorità ha accertato l’adozione da parte degli operatori di almeno tre condotte illecite in violazione dei requisiti informativi e formali fissati dalla disciplina: l’assenza dell’informativa richiesta dal codice del consumo, nel sito web e nelle condizioni generali di contratto, sia in merito al regime dei costi praticato nel caso di esecuzione anticipata del contratto e di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla circostanza che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui l’anticipazione sia stata espressamente richiesta dal consumatore; la conclusione di contratti online, al telefono o fuori dei locali commerciali procedendo all’avvio delle c.d. procedure di provisioning di attivazione di una nuova linea fissa o di migrazione da altro operatore in assenza dell’autonoma richiesta esplicita del consumatore prevista dalla normativa e, in ogni caso, senza metterlo nella condizione di poter liberamente scegliere tale opzione e di poter concludere il contratto a distanza o fuori dei locali commerciali in assenza di tale volontà; in caso di esercizio del diritto di ripensamento, l’addebito o la previsione di costi non dovuti in assenza della predetta informativa e/o della richiesta esplicita.

Nei confronti di alcuni operatori sono state accertate ulteriori condotte in violazione delle norme consumer rights. Per quanto riguarda Tiscali, l’Autorità ha accertato, in linea con i precedenti, la non conformità delle procedure di teleselling rispetto a quanto stabilito dalla disciplina. Nei confronti di Wind e Fastweb, è stata rilevata l’illiceità di condotte essenzialmente consistenti nel non far decorrere il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento dalla proposta di concludere il contratto rivolta dai consumatori agli operatori.

Fonte: La Stampa

 

2 risposte

  1. E per le inefficienze della TIM con fisso e ADSL interrotti a lunghe intermittenze? Ieri e oggi il mio telefono fisso è stato inutilizzabile perchè occupato da dischetto di TELECOM….??? ad ogni alzata di cornetta mi invitava a chiamare il 42400 al costo…..
    e x contattare il 187 x segnalarlo mezze ore di attesa dal cellulare…oltretutto inutili!!!
    Domanda di sintesi dopo le mie giornate trascorse su internet x un negozio vicino,x capire come,cosa,dove pagare,x cercare di informarmi,x aggiustare le cose domestiche,x prendere appuntamenti coi servizi sanitari,x andare dal dentista….NON esiste un paese per vecchi?
    Vorrei che esistesse almeno il suicidio assistito….

  2. Con Telecom Italia a me per la linea fissa, fu proposto un cambio di profilo flat sulla mia linea fissa, con passaggio alla nuova tariffa “senza costi aggiuntivi”, mentre non erano ancora scaduti i due anni entro i quali il cambio era considerato “recesso anticipato”. Avevo sottolineato questo aspetto (parte di colloquio non registrato nel contratto), ma la ragazza aveva ribadito 3 volte che i costi che avrei visto addebitare erano quelli che mi aveva presentato (non c’erano i 90 Euro del recesso anticipato). I 90 Euro me li sono visti addebitare e quindi ho scritto una mail di ricorso kilometrica a Telecom ottenendo una risposta che classificava il mio caso non tra quelli previsti per un rimborso. I contratti a distanza sono spesso delle belle trappole e le compagnie ci marciano ….

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