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FORNITURA SOSPESA SENZA PREAVVISO, IMPIEGATA MESTRINA SENZA GAS PER UNA SETTIMANA. “GAROFOLINI: “BOLLETTE IN REGOLA, CHIEDEREMO INDENNIZZO E RISARCIMENTO DANNO”

VENEZIA. E’ forse una delle situazioni più disagevoli che possa accadere fra le mura domestiche. Trovarsi da un momento all’altro senza gas (o senza luce) pur non avendo ricevuto alcuna comunicazione e non avendo alcuna morosità. M.B., 50enne impiegata mestrina, ha vissuto questo disagio per una intera settimana, dal 5 al 12 settembre, a causa evidentemente di un disguido interno a Eni, l’azienda fornitrice. E ora, tramite l’ufficio dell’Adico, la donna, che il 13 settembre ha finalmente ottenuto nuovamente il gas, chiederà l’indennizzo e il risarcimento del danno per questa settimana di “distacco” imprevisto e inatteso. “La nostra socia  – commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico – ha saldato alcune fatture arretrate entro il 31 agosto, andando a onorare tutti i debiti con il fornitore. Incredibilmente, però, il 5 settembre si è ritrovata senza gas e neppure il call center ha saputo fornire una spiegazione. Oltretutto, come diciamo sempre, la sospensione della fornitura deve essere preceduta da  una comunicazione scritta che annunci il distacco entro un tempo congruo e fornisca la motivazione del provvedimento”.

Adico ricorda che la sospensione non può avvenire senza preavviso. Per legge, infatti, la sospensione del gas deve seguire un iter ben definito per poter essere legittima. Nel momento in cui il fornitore scopre che un cliente è moroso deve inviargli la Comunicazione di Costituzione in Mora tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Questa comunicazione deve riportare il termine entro cui deve essere effettuato il pagamento degli arretrati, specificando che il mancato pagamento porterà alla sospensione della fornitura. Sulla lettera dovranno essere riportati i recapiti e le modalità per ricevere la documentazione che attesti l’avvenuto pagamento (email, telefono, fax o altro). Dovranno essere specificati, inoltre, i costi per la sospensione e per l’eventuale riattivazione del servizio di fornitura. Il termine per il pagamento, per legge, non può essere inferiore a quindici giorni dall’invio della raccomandata (non dalla ricezione). In caso di invio di PEC, invece, il termine di pagamento non può essere inferiore a sette giorni dal ricevimento della consegna.

 

 

 

 

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