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LE MOROSITA’ DEGLI INQUILINI METTONO IN GINOCCHIO MOLTI PROPRIETARI DI CASE CHE VIVONO ANCHE GRAZIE ALL’AFFITTO. DECINE I CASI SEGUITI DALL’ADICO

Pagare un affitto, si sa, è sempre impegnativo, soprattutto di questi tempi. Ma anche la morosità dell’inquilino può rappresentare un grave danno per il bilancio familiare del proprietario di casa, che spesso conta su quella rendita per far quadrare i conti. Adico lo sa bene, perché allo sportello “sfratti e condominio”, nato tre anni fa e già impegnato ad affrontare circa 200 pratiche, due quinti dei casi seguiti riguardano padroni di casa messi in ginocchio dal mancato pagamento dei canoni. “La crisi – spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico – ha sicuramente acuito i problemi di morosità.  Ci sono situazioni di ogni tipo ma molto spesso ci si dimentica che le vittime non sono solo gli inquilini, ma anche i proprietari. Alla nostra associazione si rivolgono molte persone che, dopo anni di sacrifici e di risparmi, hanno acquistato una seconda casa per avere una rendita che faccia quadrare il bilancio e senza la quale non riuscirebbero ad arrivare alla fine del mese. Ebbene, questi proprietari arrivano da noi disperati perché non sanno davvero come fare per riscuotere quanto dovuto o per avviare le pratiche di sfratto per morosità. Ripeto, non stiamo parlando di multiproprietari che di certo conoscono bene come fare per sfrattare l’inquilino, ma di persone, molte volte anziane, che hanno investito su una rendita certa che all’ improvviso viene a mancare. Da quando ha aperto lo sportello seguiamo decine di casi di questo tipo”.

Lo sfratto per morosità ha un iter articolato, che richiede appunto l’intervento di un legale. Ecco di seguito sei domande che aiutano i propretari a orientarsi in caso di morosità dell’inquilino.

1- Cosa fare in caso di morosità dell’inquilino nella corresponsione del canone

di locazione?

Per promuovere lo sfratto per morosità, il locatore deve notificare al conduttore, tramite un

avvocato, l’intimazione a presentarsi davanti al Giudice (competente è il Tribunale del luogo in cui

si trova l’immobile) per ottenere l’accertamento dell’inadempimento del conduttore e la

conseguente condanna al rilascio dell’immobile.

A questo punto:

– se il conduttore si presenta in udienza, non contesta la morosità ed effettua il pagamento dei

canoni o degli oneri dovuti, maggiorati degli interessi legali e delle spese processuali, la

morosità si considera sanata e il rapporto di locazione prosegue inalterato tra le parti

– se il conduttore non si presenta all’udienza, oppure si presenta ma non contesta la morosità

né si oppone alla richieste di sfratto del locatore, il Giudice, una volta verificata la regolarità

formale degli atti, procede nella stessa udienza a convalidare lo sfratto per morosità. Ne

consegue lo scioglimento del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore

Contestualmente il Giudice fissa la data ultima di rilascio dell’immobile, in genere a distanza di uno

o due mesi dalla data dell’udienza.

2- Quali sono gli ostacoli che si possono incontrare durante questa procedura?

L’unico ostacolo possibile è l’opposizione da parte dell’inquilino e l’eventuale concessione, da parte

del Giudice, del termine di grazia.

Se l’opposizione è fondata su prova scritta si apre un procedimento ordinario e lo sfratto rimane

sospeso.

Se non è fondata su prova scritta il Giudice può convalidare ugualmente lo sfratto e quindi

l’opposizione non sospende la liberazione dei locali.

Statisticamente le opposizioni sono molto rare; ed ancor più rari i provvedimenti di sospensione

degli sfratti. In ogni caso, l’opposizione non incide in modo considerevole sui tempi processuali.

3- Che cos’è il termine di grazia?

Nelle locazioni abitative l’inquilino, in sede di udienza di convalida, può chiedere un termine per

sanare la morosità.

Il termine di grazia può essere concesso dal Giudice in presenza di particolari condizioni. È bene

precisare che il Giudice non è obbligato a concedere detto termine ma se accoglie la richiesta lo

sfratto rimane sospeso per il tempo concesso.

Se in sede d’udienza l’inquilino non sana la morosità (pagando canoni scaduti, interessi e spese)

subirà lo sfratto.

4- Quanto tempo occorre per ottenere concretamente la liberazione

dell’immobile locato?

È impossibile fare un pronostico concreto, perché ci sono troppe variabili.

Anzitutto dipende dalla data che il Giudice fissa per l’esecuzione. Dopo l’udienza di convalida,

infatti, il Giudice deve fissare la data ultima di rilascio, decorsa la quale avrà inizio l’esecuzione

forzata. La procedura esecutiva può essere a questo punto ritardata dalla resistenza che attua

l’inquilino, dall’eventuale interessamento dei servizi sociali e dalle peculiarità del caso concreto.

Mediamente, comunque, una procedura di sfratto per morosità si conclude con la liberazione dei

locali in 6 mesi – 1 anno.

In realtà, nel caso in cui non ci siano opposizioni la procedure può essere ultimata anche in poche

settimane.

5- Chi paga le spese legali dello sfratto?

Le spese legali sono anticipate dal proprietario, ma il Giudice, convalidando lo sfratto, le

può porre in tutto o in parte a carico dell’inquilino.

6- Qual è il tribunale competente?

Quello del luogo in cui si trova l’immobile.

Una risposta

  1. Il danno causato alla proprietà in caso di inadempienza del canone di affitto , è certamente grave . Ma infinitamente più grave è pretendere dei canoni abnormi che spesso superano il costo di un mutuo per l’acquisto dello stesso immobile , oppure lo stipendio mensile sindacale di un lavoratore . Un canone (popolare) non può essere superiore al 40% di uno stipendio sindacale.Quando così era….,non vi erano BAMBOCCIONI.

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