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PARABREZZA SCHEGGIATO? LA MULTA E’ SALATA

Un vetro dell’auto scheggiato è spesso considerato un problema del tutto trascurabile, da riparare con tutta la calma possibile. In realtà non è conveniente aspettare troppo. Chi circola in queste condizioni infatti, non solo è passibile di sanzione amministrativa, ma rischia anche di non passare la revisione periodica. Questo perché tra gli elementi del veicolo che devono essere tenuti sempre in condizioni di massima efficienza ci sono i cristalli, per garantire la visibilità al conducente del mezzo.

La norma di riferimento per verificare se, in caso di parabrezza scheggiato, è prevista una sanzione amministrativa, è l’art. 79 del Dlgs. n. 285/1992, che ai commi 1 e 4 così dispone:
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionantio non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1 del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. La misura della sanzione è da euro 1.183 a euro 11.835 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter”.
La norma non fa un riferimento specifico al parabrezza, ma ad integrarne il significato ci pensa l’art. 237 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, che si occupa dell’efficienza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in circolazione (prescrivendone le caratteristiche tecniche), che alla leggera g) del comma 1, dedicato alla visibilità durante la guida, prevede che: “Tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate.” E’ chiaro quindi che l’art. 79 del C.d.S rappresenta una norma di carattere generale con cui il legislatore richiede a chi circola sulla strada di farlo solo se il mezzo è mantenuto in condizioni di massima efficienza.
Il conducente che viaggia con il parabrezza rovinato non sfugge alla multa, anche se circola in autostrada. L’art. 175 del Codice della Strada prevede infatti, al comma 2 lettera h), che è vietata la circolazione “sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei ” veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione.” In questi casi, secondo quanto previsto sempre dall’art. 175 comma 16 è infatti prevista una multa da 41 a 169 euro.
L’art. 80 del Codice della Strada infine, prevede la revisione periodica del veicolo su determinati elementi che costituiscono l’equipaggiamento del veicolo. L’art. 238 del Regolamento di attuazione rinvia all’appendice IX, che elenca gli elementi su cui devono eseguirsi i controlli periodici. Tra questi i vetri dell’auto, che devono essere mantenuti in condizioni tali da garantire la visibilità al conducente. Un vetro scheggiato, insomma, rischia d’impedire il superamento della revisione al veicolo.

Fonte: StudioCataldi.it

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