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RIMBORSO VOLO CANCELLATO, TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

L’aereo è un mezzo di trasporto sempre più utilizzato dai viaggiatori, da un lato per la sua celerità, dall’altro perché spesso è l’unico che permette di raggiungere destinazioni lontane.

Tuttavia è anche un mezzo di trasporto che può cagionare problemi non indifferenti a chi lo utilizza.

Soprattutto ci si riferisce ai casi in cui si verifica l’overbooking e a quelli in cui il proprio volo viene cancellato.

Soffermiamoci qui, invece, sulle ipotesi in cui il proprio volo sia cancellato, per comprendere, in particolare, come fare per essere rimborsati.

Cause di forza maggiore

Preliminarmente va detto che, se il volo è stato cancellato per cause di forza maggiore, il passeggero non ha diritto a ricevere alcun risarcimento dalla Compagnia.

Sono ad esempio cause di forza maggiore le condizioni meteo avverse che non permettono di volare, i rischi legati all’improvvisa instabilità politica del paese di destinazione che compromettono la sicurezza dei passeggeri e così via.

A queste situazioni si può ovviare stipulando un’apposita polizza assicurativa.

Preavviso da parte della compagnia

Il risarcimento non spetta neanche se la compagnia aerea:

ha comunicato la cancellazione del volo con almeno due settimane di anticipo rispetto alla partenza,

ha comunicato la cancellazione con un preavviso compreso tra due settimane e sette giorni e ha offerto un volo alternativo la cui partenza non preceda di più di due ore quella prevista nella prenotazione originaria e che non arrivi a destinazione più di quattro ore dopo,

ha comunicato la cancellazione con un preavviso di meno di sette giorni e ha offerto un volo alternativo la cui partenza non preceda di più di un’ora quella prevista nella prenotazione originaria e che non arrivi a destinazione più di due ore dopo.

I diritti del passeggero in caso di volo cancellato

Fatta queste necessarie premesse, in tutti gli altri casi di cancellazione del volo, non connessi a cause di forza maggiore, i passeggeri hanno diritto a essere rimborsati del proprio biglietto o di essere imbarcati il prima possibile su di un volo diretto verso la medesima destinazione, con condizioni di viaggio simili.

A quanto ammonta il rimborso per volo cancellato

L’ammontare della compensazione pecuniaria alla quale ha diritto il viaggiatore in caso di cancellazione del proprio volo è stabilito dall’articolo 7 del regolamento europeo numero 261 del 2004. In particolare, gli importi sono i seguenti:

Euro 250 per le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km

Euro 400 per i voli intracomunitari con tratta superiore a 1.500 km e per le altre tratte comprese tra 1.500 km e 3.500 km

Euro 600 per le tratte superiori a 3.500 km che si svolgono fuori dall’Unione Europea.

Rimborso dimezzato

Il rimborso è tuttavia dimezzato se al passeggero viene offerto un volo alternativo che permetta di arrivare a destinazione, rispetto all’orario originario, entro:

2 ore per le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km

3 ore per i voli intracomunitari con tratta superiore a 1.500 km e per le altre tratte comprese tra 1.500 km e 3.500 km

4 ore per le tratte superiori a 3.500 km che si svolgono fuori dall’Unione Europea.

Assistenza in caso di volo cancellato

In caso di volo cancellato, i passeggeri hanno poi diritto a ricevere pasti e bevande per la durata dell’attesa e, se questa si protrae per più giorni, un’adeguata sistemazione in hotel con tutti i trasferimenti. Si ha inoltre diritto a effettuare due telefonate o a inviare messaggi tramite telex, fax o e-mail.

Come fare per ottenere il rimborso

Chi vuole ottenere il rimborso per la cancellazione del proprio volo deve conservare tutta la relativa documentazione (come biglietto, carta d’imbarco, ricevute delle spese sostenute a causa della cancellazione e così via) e consultare il sito web della compagnia di riferimento per avere informazioni sulle procedure da seguire.

La risposta deve arrivare entro massimo 6 settimane, decorse inutilmente le quali il viaggiatore può rivolgersi all’ENAC.

Il termine per chiedere il rimborso, infine, è pari a:

2  anni se la compagnia aerea è italiana o della maggior parte degli Stati UE,

1  anno se la compagnia aerea è belga,

3  anni se la compagnia aerea è tedesca.

Fonte: StudioCataldi.it

autrice: Valeria Zeppilli

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