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RISARCIMENTO DANNI PER CADUTA IN STRADA: COSA BISOGNA SAPERE

Se qualcuno ti tampona mentre sei fermo in auto nel traffico, potrai chiedere il risarcimento per i danni subiti alla tua vettura, nonché quelli eventuali alla salute; se distrattamente un tuo ospite urta un prezioso cimelio di famiglia, mandandolo in frantumi, sarà tuo diritto ottenere il pagamento del danno; se volontariamente qualcuno rompe il vetro della tua finestra con una sassata, potrai citarlo in giudizio per chiedere i danni. Insomma: secondo la legge, ogni danno va ripagato. Nelle ipotesi che appena fatte è facile individuare il responsabile dell’illecito; ci sono altre circostanze, invece, in cui è meno evidente la responsabilità dell’autore del danno: è il caso del pedone che inciampa e cade in strada. Chi è tenuto al risarcimento danni per caduta in strada?

Cadere in strada non è sempre un incidente dovuto alla sfortuna oppure alla mera distrazione: spesso l’infortunio è causato da un’insidia, come una mattonella dissestata, un tombino aperto, uno scalino malfermo. In tutti questi casi, la responsabilità non è di chi cade, ma di chi avrebbe dovuto sorvegliare sulla manutenzione della strada e provvedere ai dovuti aggiustamenti. In pratica, per le cadute in strada è l’ente pubblico (o, comunque, chi è incaricato della gestione) ad essere responsabile, sempreché si dimostri la negligenza nel curare le vie. Se l’argomento ti interessa perché sei stato coinvolto in prima persona da un episodio del genere, perché è accaduto a qualcuno che conosci o, semplicemente, per curiosità giuridica, allora prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona il risarcimento danni per caduta in strada.

Caduta in strada pubblica: cosa dice la legge?

La legge dice che colui che è tenuto alla custodia di un bene è responsabile dei danni cagionati dallo stesso, a meno che non dimostri che il pregiudizio è derivato dal caso fortuito [1]. È questa la norma fondamentale per comprendere la responsabilità per caduta in strada e il conseguente risarcimento danni spettante alla persona lesa. Vediamo di analizzarne i tratti fondamentali.

La custodia della cosa

Fondamentale è capire chi è il custode della cosa. Per i beni di limitate dimensioni, individuare il custode è abbastanza semplice: ad esempio, il custode di un’automobile è colui che la sta utilizzando; ugualmente, se stai utilizzando una carriola e, in un attimo di distrazione, la lasci sfuggire lungo una discesa, scontrandosi contro una vettura, dovrai pagare il danno causato poiché avevi tu la disponibilità del bene, anche se non ti apparteneva (non ne eri il proprietario, insomma).

La custodia della cosa si riferisce al legame di fatto che esiste tra una persona e un bene: non occorre essere proprietari dell’oggetto, ma semplicemente che esista un rapporto tra l’individuo e la cosa. Facciamo un altro esempio. Tizio presta l’auto all’amico Caio, il quale parcheggia male in salita senza tirare il freno a mano; dopo un po’ l’auto si mette in movimento e sfonda la vetrina di un negozio: il responsabile del danno sarà Caio, il quale aveva in custodia la cosa in quel momento.

Nel caso del risarcimento per caduta in strada, la custodia dei luoghi pubblici (cioè di quelli ove chiunque può transitare) è dell’ente territoriale che è tenuto alla sua gestione. Quindi, se cadi in una pubblica via comunale e la colpa è dipesa dal cattivo stato di manutenzione della strada, potrai chiedere il risarcimento dei danni al Comune; se la tua auto sbanda a causa della strada provinciale particolarmente sdrucciolevole o, comunque, del manto non in regola, potrai portare in tribunale la Provincia per ottenere il ristoro di tutti i danni subito.

Il caso fortuito

Per potersi liberare della responsabilità, il custode del bene da cui è derivato il danno dovrà dimostrare il caso fortuito, cioè il verificarsi di un evento esterno imprevedibile ed inevitabile, idoneo di per sé a causare il sinistro e, quindi, a liberare da ogni responsabilità il custode medesimo. Tornando all’esempio fatto nel paragrafo precedente, cioè quello dell’auto prestata all’amico, Caio potrebbe dimostrare che, a causa di una violenta e improvvisa tromba d’aria, la vettura è stata spostata fino ad impattare la vetrina.

Nell’ipotesi di risarcimento danni per caduta su strada, l’ente gestore, per andare esente da responsabilità, dovrebbe dimostrare che si è verificato un evento imprevedibile che ha cagionato il danno, cioè la caduta: pensa, per esempio, ad un fulmine che ha rotto la pavimentazione solamente pochi minuti prima che la vittima passasse e inciampasse a causa della sconnessione creata dalla saetta; oppure ad un tombino che si è aperto a causa delle violenti piogge in atto e che ha causato la caduta del pedone.

Caduta in strada: cosa dice la giurisprudenza?

La giurisprudenza ha affrontato molteplici volte il problema del risarcimento danni per caduta in strada. Secondo la Corte di Cassazione, i danni provocati da cosa in custodia hanno carattere oggettivo; questo significa che, «affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma è, in tal senso, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.
Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalità d’uso e di conservazione della cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno».

In buona sostanza, quindi, la responsabilità da cosa in custodia presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell’esistenza del nesso causale tra bene in custodia e fatto dannoso; il fondamento della responsabilità del custode va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal fortuito.

La sentenza riportata si pone nel solco di consolidata giurisprudenza: l’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha l’onere di provare soltanto l’esistenza del nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Alla luce di tutto ciò, si può dire che l’ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito riveste lo status di custode trovandosi in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarla, controllarla, modificarne le condizioni di fruibilità. Di conseguenza, l’ente risponde del danno subito dall’utente, come nella ipotesi  in cui esso sia conseguente all’apertura di un cantiere stradale, non adeguatamente segnalato dal proprietario del tratto di cui è custode, ovvero alla  caduta di un  pedone in ragione della presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaia ma lasciato aperto al calpestio del pubblico senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo.

Caduta in strada: la natura della responsabilità dell’ente

In sintesi, i principi che regolano la materia della responsabilità oggettiva per le cose in custodia (cioè, quella riconducibile all’ente che gestisce il tratto di strada) sono i seguenti:

  • la responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia prescinde dall’accertamento di un comportamento colposo del custode ed ha carattere oggettivo necessitando, per la sua configurabilità, l’esistenza del nesso causale fra cosa ed evento;
  • tale responsabilità prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti  i danni da essa causati, sia per la sua natura sia per la insorgenza di agenti dannosi, potendo essere esclusa solo dal caso fortuito;
  • il caso fortuito può essere rappresentato da fattori esterni alla cosa, idonei a generare un pericolo non connaturato alla stessa e come tali suscettibile di integrare detto elemento. Essi vanno intesi in senso ampio e possono essere determinati dal fatto dello stesso danneggiato o di un terzo.

Caduta in strada: quando non c’è risarcimento danni?

Abbiamo detto che il risarcimento danni per caduta in strada spetta al pedone che si infortuna a causa delle condizioni della via pubblica: una mattonella “ballerina”, uno scalino infido, una pavimentazione sconnessa, un buco o un tombino aperto non segnalato; ecc.

Eppure, non sempre ricorre la responsabilità civile dell’ente pubblico: in altre parole, ci sono dei casi in cui la caduta non è imputabile ad altri se non alla persona stessa. Chi è causa del suo mal pianga se stesso, insomma. Ma quando avviene ciò? Quando non c’è la responsabilità dell’ente gestore?

Una prima ipotesi di mancanza di responsabilità di chi manutiene la strada l’abbiamo già individuata: l’ente gestore risponde dal danno cagionato dalla cosa in custodia, a meno che il sinistro non sia avvenuto prima che il personale potesse rimuovere l’ostacolo dalla strada: in questo caso si configura il caso fortuito che libera da responsabilità l’ente.

E così, l’ente proprietario o concessionario di una strada, una volta accertato il fatto dannoso a causa di una anomalia della stessa, è responsabile, salvo che non provi di non aver potuto far nulla per evitare il danno, a causa della improvvisa ed inevitabile insorgenza di un fattore estraneo al difetto di diligenza nella sorveglianza e manutenzione del bene, dipendente anche da un fatto di un terzo (come, ad esempio, la improvvisa perdita di olio da una autovettura che precede altra che sbanda sull’asfalto reso scivoloso, andando fuori strada), o dello stesso danneggiato (la caduta di un pedone su un tratto stradale interessato da lavori commissionati dal Comune, non eseguiti a regola d’arte ed in cui la conseguente irregolarità era ben visibile e non insidiosa), come tali idonei ad interrompere il nesso causale esistente tra la causa del danno ed il danno stesso e, quindi, ed escludere la responsabilità del custode.

In conclusione, va riportato anche quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui all’ente pubblico non può essere addossata la responsabilità di ogni caduta su strada, considerata l’estensione della “cosa” in custodia (cioè, della strada). In altre parole, l’ente cui spetta la manutenzione sarebbe responsabile solamente nel caso di evidenti negligenze nella gestione della strada, atteso che di essa usufruisce una quantità rilevante di soggetti, utilizzo che, di fatto, limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa.

Fonte: La Legge per tutti

6 risposte

  1. Sono inciampata e fratturata il polso su una mattonella attaccata in modo non lineare…ad altre persone è accaduto ciò a detta dei negozianti prospicenti il marciapiede….ormai è risaputo che il comune di Venezia non effettua manutenzione e la ditta esecutrice dei lavori fatti male non risponde.per cui nessuno chiede risarcimenti per non rimetterci anche le spese legali.

    1. Salve, diciamo che nel “mondo” dei risarcimenti non c’è mai nulla di scontato anche perchè, come dice lei, se non si trova un accordo in fase di trattativa quando viene attivata l’assicurazione, allora resta solo la strada della “causa”, che è molto costosa e dall’esito incerto. In ogni caso le consiglio di contattarci allo 041-5349637 (dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 15-19) in modo che possa valutare se affidarsi o meno a noi.

      Distinti saluti
      Gianluca Codognato
      uff. stampa Adico

  2. Buongiorno. Sono caduta sul Ponte Vecchio di Firenze mentre ero sul marciapiede che consente la vista del fiume a metà circa del ponte stesso. Mentre tornavo sulla viabilità pedonale non ho visto il secondo gradino perché era occupato da una folla compatta di visitatori che non consentiva la visione del secondo gradino. Ci sono testimoni. In un primo momento sembrava non avessi riportato danni ma tornata a Brescia il giorno successivo dovevo recarmi al pronto soccorso per dolori vari ed i successivi accertamenti hanno rilevato lesioni che mi hanno costretta a restare a casa dal lavoro. Gradirei sapere se sia il caso di informare/denunciare il comune di Firenze per i danni riportati. Grazie

    1. Salve signora Francesca, certo le consigliamo comunque di agire per il risarcimento danni. L’avverto che i Comuni sono sempre molto restii a riconoscere il risarcimento, questa è una prassi in tutta Italia. Tentar non nuoce, anche se ovviamente le consiglio di rivolgersi a un legale o a una associazione della sua zone perché l’azione per la richiesta di risarcimento, anche in fase stragiudiziale, necessita di persone qualificate per avere qualche speranza di successo. SE ha tempo, legga questo recentissimo articolo che le farà capire quanto sia complessa e articolata l’azione risarcitoria per cadute su suolo pubblico (molto più facile con i privati).

      https://www.associazionedifesaconsumatori.it/cade-sul-marciapiede-di-via-miranese-pensionata-mestrina-risarcita-con-20-mila-euro-la-donna-si-e-rivolta-allo-sportello-delladico/

      Un saluto
      Gianluca Codognato
      uff. stampa Adico

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