L’ordinanza n. 8555/2019 della Cassazione (sotto allegata) precisa che una volta scelta la procedura agevolata (rottamazione) non si può chiedere che il giudizio tributario prosegua solo perché si è avuto un ripensamento. L’istanza di rottamazione è irretrattabile, per cui il processo si estingue.
La vicenda processuale
Una srl ricorrente contro la sentenza della CTR di Bari si avvale della procedura di definizione di cui al d.l. n. 50/2017 (conv. con modifiche nella legge n. 96 del 2017) e paga integralmente il quantum dovuto, come attestato dall’Agenzia delle Entrate, con nota in atti. L’Avvocatura dello Stato chiede che venga dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Richiesta a cui si oppone la difesa della società contribuente, che chiede la trattazione del ricorso.
Scelta la rottamazione non sono ammessi ripensamenti
La Cassazione con ordinanza n. 8555/2019 dichiara estinto il giudizio, precisando che “la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile”.
Fonte: StudioCataldi.it