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SCADENZE FISCALI, FINO AL 20 AGOSTO PAGAMENTI SOSPESI. PROCESSI IN PAUSA FINO A SETTEMBRE

La sospensione feriale dei termini è la pausa estiva dei processi tributari, amministrativi e civili che, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 agosto 2017 sospende e allunga le scadenze sia in ambito processuale che in merito agli adempimenti fiscali, secondo specifici termini.

Il DL 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha introdotto alcune importanti novità in merito alla sospensione feriale dei termini relativi ad avvisi bonari e atti di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, richiesta di atti e documenti ha disposto l’accumulabilità con i termini di sospensione dell’istanza di accertamento.

Oltre alla sospensione feriale dei termini processuali la legge prevede che nel periodo tra il 1° e il 20 agosto di ciascun anno siano sospese le scadenze fiscali: i relativi adempimenti potranno essere effettuati dal 21 agosto 2017  (il 20 è domenica) senza l’aggravio di sanzioni.

Ecco come funziona, nel dettaglio, la sospensione feriale dei termini e quali sono processi e scadenze che vengono posticipate dopo la pausa estiva.

Sospensione feriale dei termini: cos’è e come funziona?

La sospensione feriale dei termini estivi 2017 a seguito delle novità introdotte dal DL 193/2016 si estende nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre 2017 anche ad:

  • avvisi bonari;
  • pagamento di atti di pagamento in liquidazione di imposte a tassazione separata
  • documenti ed informazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate.

Non è applicabile la sospensione feriale dei termini a informazioni e documenti richiesti in caso di attività di accesso, ispezione e verifica e durante procedure di rimborso ai fini Iva.

Il DL 193/2016 ha inoltre chiarito che sono cumulabili i termini di sospensione della procedura di accertamento con adesione (per un periodo di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di adesione) con il periodo di sospensione feriale dei termini. In sostanza, nel periodo di pausa estiva non bisognerà conteggiare i 90 giorni e il decorso verrà sospeso fino al 1° settembre.

Sospensione feriale termini processuali in ambito civile, tributario e amministrativo

La sospensione feriale dei termini processuali “congela” i processi civili, tributari e amministrativi nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto, il che comporta il ricalcolo delle scadenze per presentare ricorso, per la costituzione in giudizio e per il deposito di atti e documenti.

La sospensione feriale dei termini, ricordiamo, non riguarda i processi stragiudiziali.

Cosa cambia e come si calcolano le scadenze nel periodo di sospensione dei termini processuali? Si tratta di una procedura abbastanza semplice, che di seguito cercheremo di chiarire con alcuni esempi. La sostanza è che il periodo di pausa estiva non rientra nel conteggio utile a stabilire la scadenze dei termini.

In pratica, se si riceve una notifica di accertamento il 10 luglio, il calcolo del termine di 60 giorni per presentare ricorso si sospenderà nel periodo che va dal 1° al 30 agosto e dovrà ripartire dal 1° settembre.

Nel caso di presentazione di istanza di adesione il 10 luglio si sospende il termine per il ricorso, pari a 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, nel periodo di sospensione feriale dei termini e pertanto anche in questo caso il calcolo dovrà considerare il periodo che va dal 10 luglio al 30 luglio, non considerare quello compreso nel periodo di pausa estiva, e riprendere regolarmente a decorrere dal 1° settembre.

Sospensione feriale di ferragosto dei termini delle scadenze fiscali

Un ulteriore differenza da fare riguarda la sospensione dei termini estivi per quanto riguarda le scadenze fiscali: tutti i versamenti che cadono nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 21 agosto, senza l’applicazione delle sanzioni: si tratta della sospensione feriale di Ferragosto.

Negli scorsi giorni l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nella sospensione feriale dei termini vi rientra anche il calcolo del termine per gli intermediari per rispondere ad avvisi bonari e richieste di informazione da altri Enti.

Fonte: www.informazionefiscale.it

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