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Smarrimento bagaglio aereo: ecco come richiedere il risarcimento danni

Dentro una valigia non ci sono solo vestiti, biancheria, effetti personali: in ogni oggetto c’è sempre una parte del nostro passato, un frammento di memoria, i ricordi. Distaccarsene è davvero difficile. Tant’è che spesso i nostri armadi si riempiono di cose inutilizzate, lasciate lì più per quel senso di intima sicurezza che il contatto materiale ci dà, al di là di quanto la nostra coscienza conserva nel suo profondo. Ecco perché se, nel corso di un viaggio, la compagnia aerea dovesse smarrire il nostro bagaglio, sarebbe difficile quantificare il risarcimento che ci attendiamo: non è tanto il valore economico ed intrinseco degli oggetti andati smarriti, quando quello affettivo. Quanto può valere la camicia che hai indossato quando si è sposato tuo fratello? E quanto il paio di scarpe del tuo primo appuntamento? Che valore dai al braccialetto di bigiotteria che ti ha regalato tuo figlio con i suoi primi soldi? Siamo fatti di memoria ed è spesso quella che ci tiene in vita.

Questo però implica che, nel momento in cui bisogna quantificare il risarcimento danni per lo smarrimento del bagaglio aereo, si possono aprire le porte a richieste milionarie, prive di alcun riscontro oggettivo e, quindi, potenzialmente inique. Fin troppo facile ammettere la possibilità di enormi sperequazioni, sia pur a danno delle facoltose compagnie aeree. Come si fa, in questi casi, a risarcire il danno «non patrimoniale», quello cioè morale, che il proprietario della valigia subisce? La risposta  l’ha data la Cassazione con una ordinanza di questi giorni. La dura realtà, trapelata dalle aule della Suprema Corte, è che, non potendosi quantificare il valore dei ricordi, bisogna procedere con indennizzi à forfait. Dunque, a quanto ammonta il risarcimento per ogni valigia persa in aeroporto? Ecco i chiarimenti forniti dai giudici.

Legge sui bagagli smarriti in aeroporto 

L’Italia ha ratificato la famosa Convenzione di Montreal ove vengono stabilite le limitazioni di responsabilità delle compagnie aeree per il ritardo, per il bagaglio smarrito e per le merci. Questo al fine di ridurre i rischi per le società di trasporto e predeterminare l’ammontare dei risarcimenti. La Convenzione quantifica dunque il risarcimento che spetta al passeggero per lo smarrimento della sua valigia. La moneta usata come riferimento non è però né l’euro, né il dollaro, né la sterlina, né un’altra moneta avente corso legale in uno Stato. Si parla di «diritti speciali di prelievo», un’unità di misura convenzionale creata appositamente e definita dal Fondo Monetario internazionale. Il valore di riferimento viene poi convertito in moneta nazionale secondo il cambio al momento in vigore al momento della liquidazione del danno.

Tanto per farti un’idea, mille diritti speciali di prelievo ammontano a 1.067,00 euro. Abbiamo quindi, ad oggi, una quasi-parità tra tale misura e l’euro.

Detto ciò, per stabilire qual è il risarcimento danni da smarrimento del bagaglio aereo bisogna prendere in mano la Convenzione di Montreal, in particolare l’articolo 22, e leggerla con attenzione. Riporteremo qui di seguito il suo testo, per poi spiegarlo nel dettaglio più avanti.

Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci

«1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all’articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero.

  1. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo «dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione», effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
  2. Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
  3. In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto in esse contenuto, per determinare il limite di responsabilità del vettore si tiene esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati. Tuttavia, allorché la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudichi il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o, qualora tali documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con altri mezzi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, ai fini della determinazione del limite di responsabilità si deve altresì tener conto del peso totale di tali altri colli.
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temerariamentee con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.
  5. I limiti previsti dall’articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all’attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un’ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica quando l’ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all’attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva».

Il significato della norma sullo smarrimento delle valigie in aeroporto

Da quanto si è potuto capire – il testo della norma è particolarmente agevole – in caso di smarrimento di bagagli da parte della compagnia aerea:

  • spetta un risarcimento di circa mille euro a passeggero, a prescindere dal numero di bagagli dispersi;
  • è diritto del passeggero “assicurare” il bagaglio al fine di ottenere un risarcimento maggiore: a tal fine egli deve fare un’apposita comunicazione alla compagnia aerea (detta: «dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione») con pagamento di una tariffa supplementare;
  • si può ottenere un risarcimento ulteriore solo se si dimostra che lo smarrimento è stato dovuto a malafede del personale della compagnia (si pensi ai recenti casi di furto operati dagli addetti al carico e scarico delle valigie) o da altre condotte temerarie;
  • se, per ottenere il risarcimento, il passeggero è costretto a fare causa alla compagnia aerea, questi può ottenere dal giudice anche il riconoscimento delle spese processuali, ossia il rimborso dei costi legali del giudizio (che, pertanto, non rientrano nel tetto dei mille euro).

Risarcimento danni patrimoniali e morali 

Il dubbio che si è prospettato innanzi alla Cassazione è se il criterio di risarcimento à forfait appena evidenziato copra solo i danni patrimoniali (ossia la perdita economica per il bagaglio, corrispondente ad esempio al valore degli abiti e alla spesa per ricomprarli, degli eventuali gioielli, oggetti tecnologici, ecc. che si trovavano all’interno del bagaglio smarrito) o anche quelli morali derivanti dalla perdita del valore affettivo o anche artistico (si pensi a un manoscritto) del contenuto. La Cassazione ha così risposto.

Il risarcimento prefissato dalla Convenzione di Montreal copre tutti i danni subiti dal passeggero a seguito dello smarrimento delle valigie. Dunque, il tetto di «mille diritti speciali di prelievo» (circa mille euro) a passeggero per il risarcimento del danno dovuto allo smarrimento del bagaglio da parte delle compagnie aeree deve considerarsi comprensivo sia del danno patrimoniale che non patrimoniale. Il particolare valore morale, affettivo, o anche artistico, del contenuto non può quindi essere liquidato separatamente.

La limitazione fissata dalla Convenzione di Montreal «opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale».

Per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore è necessaria «la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero», con il pagamento dunque di una tassa supplementare, «rimanendo del tutto del tutto indifferente la natura del danno subito». Una simile limitazione, spiega poi la Corte, «rappresenta un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri che non vulnera i parametri costituzionali evocati dal ricorrente: da un lato, vi è la predisposizione di un meccanismo che consente di tutelare le compagnie aeree dai rischi che conseguirebbero alla possibilità per i passeggeri di richiedere illimitati risarcimenti dei danni non patrimoniali conseguenti dallo smarrimento dei bagagli; dall’altro, questi ultimi hanno la possibilità di tutelarsi da eventuali dai danni derivanti dallo smarrimento dei propri bagagli rilasciando l’apposita dichiarazione di interesse alla consegna, prevista all’art. 22 della Convenzione di Montreal, ovvero dimostrando la sussistenza delle condizioni di inapplicabilità della citata limitazione di responsabilità». Per la convezione di Montreal il vettore risponde nella misura di mille diritti speciali di prelievo quando il viaggiatore non ha rilasciato la dichiarazione d’interesse alla consegna a destinazione

In sintesi, a meno che il passeggero non abbia rilasciato una dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione e pagata una tassa supplementare, la responsabilità della compagnia aerea per la perdita del bagaglio contenente materiale di un certo rilievo si limita ai mille diritti speciali di prelievo per passeggero.

 

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