Cerca
Close this search box.

TASSE, L’ACCONTO VA SEMPRE AL MASSIMO. ENTREO IL 30 NOVEMBRE IL VERSAMENTO DEL 100% DELLA SECONDA O UNICA RATA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

La macchina degli acconti va sempre a velocità massima, anche se si vedono i primi segnali di ripresa, lo spread balla intorno a 100 e la situazione dei conti pubblici sembra essere meno preoccupante.
É stata confermata, infatti, anche per il 2015 l’aliquota del 100% per l’anticipo Irpef (se ancora si può chiamarlo così). Solo le società di capitali possono beneficiare di un piccolo sconto visto che l’aliquota, per Ires e Irap, scende dal 101,5% dell’anno scorso al 100%.Oltre all’Irpef vanno versati anche l’acconto Irap (per chi ha un’attività in proprio), quello Ivie (l’imposta che colpisce gli immobili situati all’estero), quello dell’Ivafe (investimenti finanziari oltre frontiera) e quello della cedolare secca sugli affitti. Commercianti, artigiani e gli iscritti alla gestione separata devono versare anche l’acconto dei contributi Inps. Le società di capitali pagheranno l’anticipo Ires e Irap.
Chi ha fatto il modello 730 non deve versare nulla, ci pensa il sostituto d’imposta. Nessun anticipo è dovuto, invece, per l’addizionale regionale.

Gli esonerati

Ecco chi può sfuggire all’obbligo dell’acconto: • chi ha indicato nel rigo RN34 di Unico un importo non superiore a 51 euro; • i dipendenti e pensionati che hanno fatto il 730 (alla trattenuta dell’eventuale anticipo ci pensa il datore di lavoro); • chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente perché non obbligato (come chi ha solo reddito di lavoro o pensione); • chi possiede il solo reddito di lavoro o pensione e l’abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati; • chi ha conseguito solo redditi esenti da Irpef o assoggettati a ritenuta d’imposta (come gli interessi sui depositi bancari e postali oppure sui Bot, Cct o altri titoli pubblici); • i contribuenti che conseguono nel 2015 redditi da dichiarare, ma che a giugno non hanno presentato la dichiarazione perché esonerati (come chi ha iniziato un’attività nel corso dell’anno); • gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2014. L’esonero si riferisce ai soli redditi del defunto.

Non versa l’acconto di novembre anche chi ha preferito corrisponderlo in unica soluzione a giugno/luglio o agosto.

Per i dipendenti che in primavera avevano fatto il 730, ma poi hanno cambiato lavoro nel corso del 2015, l’eventuale acconto irpef va, invece, versato personalmente, salvo che non abbiano richiesto al nuovo datore di lavoro di trattenerlo.

Nel modello F24 l’acconto va indicato al centesimo di euro. Chi ha la partita Iva deve utilizzare per il pagamento solo l’F24 telematico o l’home banking, oppure Entratel o Fisconline. Le normali persone fisiche possono ancora usare l’F24 cartaceo in banca o posta. Attenzione però! Tutti i contribuenti indistintamente dovranno saldare il conto con modalità telematiche (home banking, Entratel o Fisconline) se l’importo da pagare è superiore a 1.000 euro, oppure in caso di F24 con compensazioni e saldo diverso da zero (anche se inferiore a 1.000 euro). Inoltre, non è possibile utilizzare nemmeno il canale home banking, ma esclusivamente Entratel o Fisconline, nel caso di F24 con compensazione a saldo zero.

I contribuenti «ritardatari» che non hanno versato la prima rata dell’anticipo, possono correre ora ai ripari corrispondendo l’intera somma, più la mini sanzione del 3,75% sulla prima rata e gli interessi legali al tasso dello 0,5% annuo, calcolati con maturazione giornaliera a partire dalla data non rispettata. *Associazione italiana dottori commercialisti

di Giorgio Razza
fonte: corriere.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post recenti

Newsletter Adico

Iscriviti subito alla nostra newsletter, riceverai notizie e informazioni sulle nostre attività!




Con l'iscrizione dai il consenso al trattamento dei tuoi dati personali! Prima di inviare e acconsentire prendi visione dell'informativa sul trattamento dei dati nella sezione privacy policy*

Continuando a navigare nel sito acconsenti all'uso di Cookie Tecnici neccessari che permettono di offrire la migliore esperienza di navigazione, come descritto nell'informatva sulla privacy.