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TELEFONO STACCATO ARBITRARIAMENTE? ECCO COME FARLO RIATTIVARE

Nelle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni, accade di frequente che l’operatore arbitrariamente procede alla sospensione di un servizio sottoscritto.
Molti utenti, a tal punto non sempre sono a conoscenza dell’ esistenza di uno strumento legale pratico, alquanto efficace, immediato e non oneroso economicamente, per la risoluzione di tale problematica, attraverso il quale si può attivare nel momento in cui si decide di presentare un’istanza di tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi ai Co.re.com. regionali (Comitati regionali per le comunicazioni) o direttamente all’ attenzione del Garante.
In tali sedi è possibile, pertanto, ottenere al tempo stesso l’adozione di provvedimenti temporanei, volti a garantire l’erogazione dei servizi sospesi, far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’ operatore in attesa della conclusione della procedura del tentativo di conciliazione.

Il modulo GU5
Lo strumento in trattazione, nel procedimento di specie, in materia di tutela delle utenze è definito tecnicamente dal regolamento Agcom, modulo Gu5 (sotto allegato), il quale materialmente consiste in un esemplare prestampato, in cui l’istante/utente interessato, nell’ adire il Comitato regionale per le comunicazioni, deve contestualmente presentarlo con l’ UG (richiesta di conciliazione) e nel sottoscrivere il quanto lamentato, andrà a dichiarare anche nel modello Gu 5, di avere una controversia in corso nei confronti dell’ operatore. L’istante, nel formulare le necessarie motivazioni chiede, quindi, all’ Autorità Garante/al Co.re.com. intestato, di adottare un provvedimento temporaneo ai sensi dell’ art. 2, comma 20, lettera e), della legge 14 novembre 1995 n. 481 finalizzato ad ottenere ad esempio la riattivazione della linea telefonica, la riattivazione della rete internet o di qualsiasi altro servizio di interesse per l’ utente finale, che si è visto sospendere illegittimamente ed arbitrariamente dal proprio operatore.

Quando la sospensione del servizio è arbitraria
Si specifica che, la sospensione del servizio da parte degli operatori, affinché ne costituisca un’ azione realmente illegittima ed arbitraria, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche D. Lgs. n. 259/2003 , non deve disattendere in primis l’applicazione del principio di definizione di “servizio universale” e dei “diritti degli utenti”, vale a dire che, in caso di mancato pagamento delle fatture, l’ Autorità Garante, autorizza l’applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate per l’ utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non di discriminazione. Esse garantiscono che l’abbonato sia informato con debito preavviso dell’interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato .
L’operatore, in caso di ritardato o mancato pagamento, non può sospendere servizi diversi da quello collegato specificatamente alla mora o all’ inadempimento e ciò anche con riguardo ai servizi supplementari, dedotti in contratto, se non nei limiti specificamente ammessi dall’ allegato 4 Parte A, del Codice e chiaramente recepito dall’ Autorità Garante, nella delibera n. 664/06/CONS.

Provvedimento temporaneo: le tempistiche
Ancora, sotto un profilo squisitamente procedurale, è importante conoscere quale debba essere la tempistica per ottenere il provvedimento temporaneo da parte dell’ organo adito preposto. Tale termine, si calcola dal momento in cui viene presa in carico la pratica e protocollata per conto dell’ utente/istante che ha attivato il procedimento, ed il gestore viene intimato ad adempiere entro 5 giorni per provvedere alla riattivazione del servizio che si ritiene sia stato sospeso arbitrariamente.
Spirato tale termine, se l’operatore telefonico non ottempera agli adempimenti intimati, il responsabile del procedimento dell’organo di conciliazione, seguirà con un ammonimento formale per sanzionare l’operatore che non vi ha provveduto, infatti, l’ art. 5 comma 9 della delibera Agcom 173/07/cons, per come sostituito dall’art. 1, comma 4, lettera c) della Delibera Agcom 597/11/cons., recita letteralmente che “Gli operatori interessati eseguono i provvedimenti adottati a norma del presente articolo entro il termine in essi indicato e , contestualmente, rendono comunicazione delle attività espletate al responsabile del procedimento. In caso di inottemperanza, ai predetti obblighi il Co.re.com competente informa tempestivamente la Direzione, comunicando gli esiti delle verifiche svolte. Il contravventore è punito ai sensi dell’ art. 1, comma 31, della legge”.

Indennizzo proporzionato
Infine, il disaccordo tra utente ed operatore si concluderà in sede di convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione, in una data fissata dal conciliatore e dove in tale data, si potrà trattare anche per l’ottenimento di un proporzionato indennizzo, a seconda della graduazione della problematica istante, in base alle tabelle del Regolamento in forza della Delibera Agcom 73/11/cons.

Fonte: StudioCataldi.it

 

Una risposta

  1. Le penalità e multe comminate agli operatori telefonici sono irrisorie rispetto ai loro interessi,per cui gli abusi non cessano e se ne inventano continuamente altri. -come in molte altre questioni- la giustizia italiana avanza zoppicando sulla via del progresso e della civiltà.

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