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TIMORE PER I DEBITI EREDITARI? C’E’ IL BENEFICIO DI INVENTARIO

Onde acquisire la qualifica giuridica di “erede” l’Ordinamento Giuridico richiede che vi sia l’accettazione in tal senso da parte del chiamato, ben potendo quest’ultimo (alla presenza di determinati presupposti di legge) anche rinunciare all’eredità.

Le forme di accettazione dell’eredità

Qualora il soggetto intenda, invece, procedere all’accettazione, dovrà acquisire in primisconsapevolezza del principio “nomina hereditaria dividuntur“, secondo cui i debiti ereditari si ripartiscono fra tutti i coeredi, nonché del dispositivo di cui all’art. 752 c.c. in virtù del quale “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loroquote ereditarie il testatore abbia diversamente disposto“, e su tale scia dovrà, altresì, adoperarsi nell’esercitare la facoltà di scelta – di cui all’art. 470 c.c. – all’uopo optando tra la c.d. “accettazione pura e semplice” e la c.d. “accettazione col beneficio d’inventario”.

La suddetta facoltà di scelta può trovare preclusioni allorché sussistano precise condizioni previste dal legislatore, allorché siano decorsi determinati limiti temporali senza effettuare la scelta in tal senso, e allorquando la qualifica di erede debba essere acquistata da determinati soggetti.

Tanto premesso giova ora evidenziare in modo succinto le differenze fondamentali intercorrenti tra la c.d. “accettazione pura e semplice” e la c.d. “accettazione col beneficio d’inventario”.

L’accettazione pura e semplice dell’eredità

L’accettazione pura e semplice dell’eredità comporta – nella sfera giuridica dell’erede – l’obbligo giuridico di rispondere ultra vires delle obbligazioni e dei pesi ereditari, ossia impone all’erede di provvedere al pagamento dei debiti ereditari con ogni suo bene, presente e futuro (anche in virtù dell’art. 2740 c.c.).

Con la suddetta forma di accettazione, non a caso, si verifica il fenomeno della confusione tra il patrimonio dell’erede e quello del de cuius (quest’ultimo da identificare nel soggetto defunto il quale era proprietario dei beni costituenti il patrimonio ereditario), atteso che i suddetti patrimoni divengono un tutt’uno.

Conseguenza ineludibile di ciò è che i creditori del de cuius potranno, in ossequio agli artt. 474 ss. c.p.c., soddisfare il proprio diritto di credito procedendo all’esecuzione forzata sui beni propri dell’erede.

L’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario

Sebbene anche l’accettazione col beneficio d’inventario, di cui agli artt. 484 ss. c.c., fa persistere la responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari, inclusi quelli tributari, la suddetta modalità di accettazione dell’eredità presenta taluni vantaggi rispetto all’accettazione pura e semplice.

A mezzo del beneficio di inventario di cui agli artt. 484 ss. c.c., infatti, la responsabilità dell’erede – per il pagamento dei debiti ereditari – è limitata intra vires hereditatis, ossia è circoscritta nei limiti del valore dei beni ereditari a lui pervenuti.

Grazie all’accettazione col beneficio d’inventario, più precisamente, sorge il “diritto dell’erede a non rispondere al di là dei beni lasciati dal de cuis, nel caso in cui egli abbia fatto valere il beneficio proponendo la relativa eccezione (ex pluris: Cass., Sez. Tributaria, 11 novembre 2016 n. 23019; Cass., Sez. III, 26 luglio 2012, n.13206; Cass. Sez. V, 19 marzo 2007, n. 6488; Cass. civ. 14 marzo 2003, n. 3791)”.

Quanto sopra succintamente specificato è il portato di quanto sancito dall’art. 490, comma 2, n. 2), c.c. nonché dei vari principi sentenziati – in modus unanime – dalla giurisprudenza di legittimità (ex pluris: Cass. Sez. III, 12 aprile 2017, n. 9350; Cass., Sez. II, 29 dicembre 2016, n. 27364).

Il beneficio di inventario, inoltre, impedisce il fenomeno della confusione tra il patrimonio dell’erede e quello del defunto.

Il patrimonio del defunto, infatti, resta distinto da quello dell’erede cosicché quest’ultimo risponde dei debiti del de cuius con i soli beni ereditari (cum viribus hereditatis).

Per facta concludentia laddove vi sia il timore che il de cuius abbia contratto – in vita – ingenti debiti, e non si voglia – tuttavia – rinunciare all’eredità, è palese che si rende opportuno per l’erede procedere all’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario atteso che, a mezzo del suddetto istituto giuridico, lo stesso erede potrà evitare di subire gli effetti di una cosiddetta damnosa hereditas (ossia di un’eredità dannosa).

Fonte: StudioCataldi.it

 

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