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Canone Rai, ecco il modulo per non pagarlo

Con la conferma dell’addebito diretto del Canone Rai 2023 in bolletta, l’imposta continua a essere obbligatoria per ogni proprietario di un televisore o di un dispositivo in grado di ricevere e trasmettere programmi televisivi, come ad esempio un computer o uno smartphone.

Non tutti però sono tenuti al versamento. Per essere esentati dal pagamento del Canone Rai nel 2023, gli aventi diritto devono compilare e inviare determinati moduli entro determinate scadenze, a seconda del tipo di esonero cui hanno diritto (se guardi la TV dal pc devi pagare il canone Rai?).

Quanto costa il Canone Rai e a cosa serve

Il carattere obbligatorio del Canone ne ha determinato l’inserimento nelle bollette di fornitura di energia elettrica. L’importo attuale è di 90 euro l’anno. Le entrate raccolte vengono impiegate per finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo italiano, gestito dalla Rai. L’importo del Canone viene fissato annualmente dal Governo e può variare in base a diversi fattori, come ad esempio il reddito del contribuente o la presenza di eventuali esenzioni previste dalla legge.

Proprio su quest’ultimo punto sembrano concentrarsi le maggiori fonti di confusione da parte degli italiani. Vediamo dunque tutti casi specifici.

Chi è esonerato dal pagamento del canone Rai

Non è obbligato a pagare il Canone Rai chi non possiede o detiene un televisore. Dal 2016 è stato tuttavia suggerito che chiunque possieda una fornitura di energia elettrica sia molto probabilmente in possesso di un dispositivo in grado di ricevere un segnale radiofonico o televisivo. Si raccomanda dunque, in caso non si possegga un televisore o un dispositivo simile, di segnalarlo all’Agenzia delle Entrate. Ci sono anche altre categorie di cittadini esonerate dal versare l’imposta. Ecco quali:

  • chi ha compiuto i 75 anni e presenta un reddito inferiore agli 8.000 euro;
  • i membri delle Forze Armate Italiane, i militari stranieri delle Forze Nato e i rappresentanti diplomatici e consolari, a condizione che gli stessi trattamenti siano garantiti ai diplomatici italiani che risiedono all’estero;
  • i rivenditori e le attività in cui si riparano televisori e computer.

Come presentare la domanda in caso di non possesso di un televisore

Per presentare la richiesta di esenzione per il mancato possesso di una TV, è necessario compilare il modulo corrispondente alla Dichiarazione sostitutiva di non detenzione (lo trovate a questo link) e inoltrarlo all’Agenzia delle Entrate. Anche in caso di acquisto di un televisore dopo la presentazione della richiesta di esenzione, dovrà essere utilizzato il medesimo modulo.

Per avvalersi della dichiarazione, l’interessato o il suo legale rappresentante può accedere al sito delle Entrate tramite SPID, CIE o CNS e presentare direttamente la dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi). Il contribuente può anche decidere di inviare la documentazione tramite le seguenti modalità:

  • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera);
  • tramite raccomandata senza busta, allegando un documento d’identità valido, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino;
  • tramite Posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

Entro quando presentare la domanda

Diamo ora un occhio alle tempistiche. Affinché la richiesta di esenzione sia valida a partire dal 1° gennaio di un determinato anno, essa deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre 2022 avrà effetto per tutto il 2022);
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2022 avrà effetto per il secondo semestre 2023).

Le richieste pervenute dall’1 febbraio al 30 giugno di un determinato anno di riferimento diventeranno effettive nel semestre che va da luglio a dicembre dell’anno in questione.

In caso di doppio addebito del Canone

Se si è titolari di utenza elettrica di tipo residenziale e se il Canone è già stato addebitato a un altro componente della famiglia anagrafica, è necessario presentare la Dichiarazione sostitutiva per comunicare all’Agenzia il codice fiscale di chi già paga l’imposta e la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza. In questo caso va compilato il Quadro B della dichiarazione, che può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non va ripresentata se non cambiano i presupposti.

Nella compilazione del Quadro B è importante indicare da quando si fa parte della stessa famiglia anagrafica. La data di questo presupposto, infatti, produce effetti sulla determinazione del canone. In particolare:

  • se la data di inizio di appartenenza alla famiglia anagrafica decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione, il Canone non è dovuto per l’intero anno;
  • se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione, il Canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre;
  • se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il Canone è dovuto per l’intero anno di presentazione e non è dovuto per l’anno successivo;
  • se si fa parte della stessa famigli anagrafica già prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dello stesso anno.

Come chiedere il rimborso

C’è anche il caso in cui il contribuente abbia versato il Canone anche se non era tenuto a farlo. Per richiedere il rimborso delle imposte non legittimamente dovute, il titolare dell’utenza elettrica deve presentare un altro tipo di istanza all’Agenzia delle Entrate. Il cittadino ha a disposizione diverse modalità per chiedere questo rimborso, compilando il modello scaricabile cliccando questo link.

Come specificato sul sito delle Entrate, i cittadini over 75 che hanno pagato il Canone, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare dell’esenzione, possono in alternativa utilizzare questo modello dedicato.

Come sopra, l’istanza può essere inoltrata per via telematica, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure a mezzo del servizio postale con raccomandata, avendo cura di allegare al modello una copia del documento di identità in corso di validità allo stesso indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

In fase di compilazione del modello per la richiesta di rimborso è necessario, inoltre, fornire la motivazione della richiesta. Nel caso citato del superamento dei 75 anni di età e un reddito inferiore a 8mila euro, sul documento va specificata la seguente dicitura: “Il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione di cui all’articolo 1, comma 132, L. 244/07, cioè i cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro. In questo caso deve essere stata presentata la dichiarazione sostitutiva” Codice 1”.

Quando arriva il rimborso

In seguito alla comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutte le informazioni necessarie per avviare la procedura di rimborso, le società elettriche sono tenute ad erogare le somme spettanti entro 45 giorni. Al fine di garantire che il rimborso sia effettivamente corrisposto, è prevista anche la possibilità di accreditare la prima fattura disponibile.

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