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Col decreto Sostegni sconto del 30% sulle bollette di locali e negozi

Il decreto sostegni ha previsto una serie di interventi diretti a ridurre i costi per le imprese. In particolare, ha stanziato 600 milioni di euro per tagliare le bollette elettriche e il canone Rai per negozi, locali ed altre attività.

Si tratta di uno sconto del 30% sulle bollette dell’elettricità per la durata di tre mesi, dal 1° aprile al 30 giugno, e della riduzione sempre del 30% per tutto il 2021 del canone Rai per locali, negozi e altre attività. Le nuove disposizioni sostituiscono quelle di riduzione degli oneri delle bollette elettriche previste dal decreto Ristori.

Bollette, sconto di tre mesi per locali e negozi

Per locali e negozi sono previsti tre mesi di sconto sulle bollette elettriche per un valore di 600 milioni di euro. Nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 è prevista la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli uso domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

Nel provvedimento si spiega che “l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione delle spese sostenute dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, con riferimento alle codi della bolletta identificate come ‘trasporto e gestione del contatore e ‘oneri generali di sistema”.

Bollette, come si applica lo sconto del 30%

In tal senso, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze non domestiche interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

  • sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
  • per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci della bolletta indicate non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Fonte: QuiFinanza

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