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DIVORZIO, CASSAZIONE: CRITERIO PER ASSEGNO E’ AUTOSUFFICENZA E NON TENORE DI VITA

La Cassazione stabilisce nuovi parametri in materia di assegno di divorzio: conta il criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica, non il tenore di vita goduto nel corso delle nozze per assegnare l’assegno divorzile al coniuge che lo richiede. Il matrimonio cessa così di essere “sistemazione definitiva”: sposarsi, scrive la Corte, è un “atto di libertà e autoresponsabilità”.

Una rivoluzione, a cui la Cassazione è arrivata con la sentenza 11504, depositata oggi, relativa a un divorzio “eccellente” tra un ex ministro e un’imprenditrice. I supremi giudici hanno respinto il ricorso con il quale la signora reclamava l’assegno di divorzio già negatole con verdetto emesso dalla Corte di Appello di Milano nel 2014, che aveva ritenuto incompleta la sua documentazione reddituale e valutato che l’ex ministro dopo la fine del matrimonio aveva subito una “contrazione” dei redditi.

Pronunciandosi sul caso, la Cassazione ha corretto anche la motivazione del verdetto della Corte d’Appello di Milano: a far perdere all’ex moglie dell’ex ministro il diritto all’assegno non è il fatto che si supponga abbia redditi adeguati, ma la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva” perché è “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere – conclude la Cassazione – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.

La Cassazione entra nella ratio della sentenza 11504 con una apposita nota: “La Prima sezione civile – si legge – ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell’assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede”.

La Corte ha ritenuto che il parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio non sia più un orientamento “attuale”: con la sentenza di divorzio, osserva la prima sezione civile, “il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale”.

Dunque, secondo i supremi giudici, va individuato un “parametro diverso” nel “raggiungimento dell’indipendenza economica” di chi ha richiesto l’assegno divorzile: “Se è accertato – si legge nella sentenza depositata oggi – che (il richiedente) è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto”. I principali indici che la Cassazione individua per valutare l’indipendenza economica di un ex coniuge sono il “possesso” di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione.

Gian Ettore Gassani, presidente dell’associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, non esita a parlare di “terremoto giursprudenziale”. “La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504/17, ha rivoluzionato il diritto di famiglia in tema di riconoscimento dell’assegno divorzile e dei criteri per la sua quantificazione – scrive Gassani -. La Cassazione ha cambiato il criterio per riconoscere l’assegno al coniuge economicamente più debole e ha ritenuto che non sia più possibile valutare come parametro il tenore di vita dei coniugi goduto in costanza di matrimonio”.

“Secondo i giudici – prosegue il presidente degli avvocati matrimonialisti – l’assegno divorzile può essere riconosciuto soltanto se chi lo richiede dimostri di non poter procurarsi i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento. Viene spazzato via un principio sancito nel 1970 dalla legge 898 che ha introdotto il divorzio in Italia. Si tratta quindi di un terremoto giurisprudenziale in linea con gli orientamenti degli altri Paesi europei nei quali l’assegno divorzile dipende essenzialmente dai patti prematrimoniali”.

fonte: repubblica.it

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