Cerca
Close this search box.

ECOBONUS E SISMABONUS, AL VIA LO SCONTO AL POSTO DELLA DETRAZIONE

Nuovi infissi, climatizzatori e tende solari con lo sconto del 50%; boiler a pompa di calore e caldaie (per chi si sta attrezzando per l’inverno) con il prezzo ridotto del 65%. Risparmio fino all’85% per chi deve effettuare interventi di consolidamento. E’ diventata operativa la norma del Decreto Crescita che consente di monetizzare subito la detrazione fiscale per risparmio energetico ottenendo dal venditore o dal fornitore dell’intervento che accetta lo scambio uno sconto di pari importo. Tutte le regole nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio.

Fattura intera ma prezzo dimezzato

Lo sconto che si può ottenere è pari alla detrazione dall’imposta  alla quale si avrebbe diritto per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno. L’importo è calcolato tenendo conto del costo da pagare comprensivo della somma non versata per effetto dello sconto. Il pagamento va effettuato con un bonifico dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del fornitore. In pratica a fronte, ad esempio, di un impianto di climatizzazione da 1.400 euro, si otterrà una fattura a prezzo pieno, ma il bonifico da effettuare sarà solo di 700 euro. In questo modo anche chi non potrebbe beneficiare della detrazione perchè non ha capienza nell’Irpef può usufruire del vantaggio fiscale.

Sismabonus più conveniente

Qtesta stessa possibilità riguarda anche gli  interventi complessi, sia per quelli di risparmio energetico che per quelli antisismici, compresi i lavori condominiali per i quali, sommando le due tipologie di lavori, è possibile ottenere un risparmio fiscale fino all’85%. Si può avere lo sconto al posto della detrazione nel caso di acquisto di immobili completamente ristrutturati da impresa. L’agevolazione vale per tutte le zone a rischio sismico 1,2, e 3, e per tutte le tipologie di immobili abitativi o destinati ad attività d’impresa.

La comunicazione alle Entrate

Un meccanismo molto semplice che richiede però un passaggio burocratico: è infatti obbligatorio inviare alle Entrate la comunicazione di avvenuta cessione del credito utilizzando i servizi on line, oppure la posta certificata. Per questo è disponibile un apposito modello sul quale andranno riportati oltre ai propri dati, la tipologia di intervento effettuato, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’ammontare del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante), i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, i dati del fornitore e il suo consenso. E’ probabile che i fornitori che decideranno di praticare lo sconto si attrezzeranno anche per mettere a disposzione dei clienti tutta la documentazione da compilare, in modo da avere la certezza del buon esito dell’operazione.

La convenienza per i fornitori

L’importo corrispondente allo sconto praticato, infatti, potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello dell’invio della comunicazione da parte del cliente. In alternativa potrà essere ceduto ai propri fornitori. La possibilità di utilizzare immediatamente le somme anticipate dovrebbe consentire il successo dell’operazione. Chi decide di applicare lo sconto, infatti, non dovrà attendere tempi lunghi per poter utilizzare a sua volta la somma anticipata, e avrà ampie possibilità di “spendere” a sua volta queste somme considerando che la compensazione riguarda tutti i versamenti da effettuare con il modello F24, dall’Iva alle ritenute sullo stipendio dei dipendenti, ai contributi previdenziali.

Una risposta

  1. Art. 10 d.l. n. 34/2019 – c.d. sconto in fattura
    II

    Spett.le Associazione,

    nella mia qualità di consumatore mi permetto di sottoporre alla Vostra attenzione una questione che nei giorni scorsi ha avuto grande risalto sul piano mediatico.

    Mi riferisco, in particolare, al tema del c.d. sconto in fattura di cui in oggetto.

    Come noto, l’art. 10 d.l. n. 34/2019 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019) consente al soggetto avente diritto alle detrazioni fiscali per sismabonus e/o ecobonus di utilizzarle sotto forma di un contributo di pari ammontare da scontare sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi agevolati e che viene recuperato dal fornitore medesimo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

    Tale opzione – ispirata ad una chiara logica di tutela del consumatore in funzione incentivante, nel senso cioè che tramite l’opzione dello sconto in fattura si intende incentivare il consumatore privo di liquidità ad intervenire sul bene casa allo scopo di apportare le necessarie migliorie sul piano sismico ed energetico – è divenuta operativa a far data dal 1° agosto 2019, ovvero a seguito del provvedimento attuativo Prot. n. 660057/2019 emesso in data 31 luglio 2019 dall’Agenzia delle Entrate.

    Nonostante la citata disposizione normativa sia stata introdotta e sia divenuta attuabile da pochi mesi, alcuni operatori del settore – in particolare, le piccole imprese – ne hanno chiesto l’abrogazione e siffatta richiesta – alimentata anche da audizioni parlamentari delle associazioni di categoria – è stata supportata pure dal mondo politico tanto che addirittura sono stati proposti degli emendamenti in tal senso da apportare al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 101/2019 per la tutela del lavoro e la risoluzione delle crisi aziendali, materie che – per inciso – niente hanno a che vedere con il tema dello sconto in fattura.

    Ora, prescindendo dalle ragioni (condivisibili o meno) che stanno alla base delle richieste avanzate da una parte del settore dell’imprenditoria e supportate da alcuni gruppi politici, non nascondo che da consumatore sono profondamente delusa e angosciata perché nessuno sino ad oggi si è minimamente preoccupato di considerare l’impatto devastante che potrebbe avere proprio sui consumatori l’abrogazione della misura dello sconto in fattura a partire dai primi del mese di novembre 2019 (data di scadenza per la conversione del decreto legge n. 101/2019) oppure dal 1° gennaio 2020 laddove – come prospettato dall’On.le Ministro dello Sviluppo Economico – si optasse di intervenire sullo sconto in fattura con la prossima legge di bilancio.

    Basti al riguardo considerare il caso del consumatore che proprio contando sulla possibilità di usufruire dello sconto in fattura ha deciso di ristrutturare la propria casa in modo tale da migliorarla sia sul piano sismico che su quello energetico.

    Siffatta scelta non potrebbe certo essere concretizzata in pochi mesi perché richiederebbe una prima fase progettuale con l’incarico a vari professionisti (strutturista, termico, geometra/architetto) e con la presentazione della pratica edilizia presso il competente Comune, una seconda fase volta alla sottoscrizione dei vari contratti e preventivi con i fornitori chiamati alla realizzazione dell’opera e che hanno deciso di accettare di praticare lo sconto in fattura ed infine una terza fase volta all’esecuzione dell’opera di ristrutturazione.

    E’ evidente che in un simile scenario l’abrogazione dell’istituto dello sconto in fattura dopo soli pochi mesi dalla sua introduzione – e dunque quando l’opera di ristrutturazione del consumatore non è ancora completata e magari si trova all’inizio della terza fase quella esecutiva – avrebbe un effetto devastante e gravemente pregiudizievole per quel consumatore, il quale in corso d’opera si vedrebbe irrimediabilmente costretto ad interrompere i lavori non potendo più contare sullo strumento dello sconto in fattura che i suoi fornitori avevano deciso di praticare e non avendo magari liquidità sufficiente per poterli completare.

    Ebbene, questa situazione paradossalmente avrebbe un effetto doppiamente penalizzante per quel consumatore che era stato incentivato a intervenire sulla sua casa dalla previsione normativa dello sconto in fattura resa inutilizzabile in corso d’opera.

    In effetti, quel consumatore non solo si vedrebbe impossibilitato a portare a termine i lavori (con il rischio di non avere la sua casa utilizzabile), ma addirittura correrebbe il pericolo di perdere anche quella parte di detrazioni che i suoi fornitori avevano già scontato in fattura nella fase iniziale di esecuzione dell’opera quando ancora l’istituto dello sconto in fattura era vigente e utilizzabile.

    In altre parole, questo consumatore alla fine non avrebbe la casa e si vedrebbe richiedere dall’Agenzia delle Entrate la restituzione con interessi e sanzioni delle somme indebitamente utilizzate quali detrazioni che non potrebbero maturare se l’opera non è portata a termine e quindi non sono realizzati gli interventi di adeguamento sismico e riqualificazione energetica che danno diritto alle detrazioni.

    Mi scuso per il tempo che Vi ho rubato ma sono sicuro che – quali Soggetto istituzionalmente chiamato alla tutela degli interessi dei consumatori – comprenderete bene il senso di completa frustrazione e profonda preoccupazione che può avere quel consumatore che si trova catapultato in una situazione del tutto paradossale e che quindi non può fare altro che lanciare un grido di aiuto alla scopo di veder tutelate anche le proprie ragioni.

    Cordiali saluti,

    Ivana

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post recenti

Newsletter Adico

Iscriviti subito alla nostra newsletter, riceverai notizie e informazioni sulle nostre attività!




Con l'iscrizione dai il consenso al trattamento dei tuoi dati personali! Prima di inviare e acconsentire prendi visione dell'informativa sul trattamento dei dati nella sezione privacy policy*

Continuando a navigare nel sito acconsenti all'uso di Cookie Tecnici neccessari che permettono di offrire la migliore esperienza di navigazione, come descritto nell'informatva sulla privacy.