Quattro articoli per tutelare gli anziani che subiscono truffe. Prevedendo un’aggravante del reato, già previsto dall’art. 640 c.p., consistente nella circostanza che vittima dell’illecito sia persona maggiore di 65 anni (la proposta utilizza la locuzione “persona ultrasessantacinquenne”). Lo prevede il primo articolo della norma 4130, che la Camera discute la prossima settimana.
La pena del reato di truffa con vittime over 65 rimane quella vigente per le ipotesi aggravate del reato, cioè “la reclusione da uno a 5 anni e la multa da 309 a 1.549 euro”. Ma vede l’introduzione di una autonoma aggravante speciale, quindi, ove la vittima sia maggiore di 65 di età è sottratta alla valutazione del giudice la verifica della concreta sussistenza degli altri requisiti previsti nel caso di minorata difesa.
Analogamente – stante il limite massimo di pena di 5 anni – è confermata la possibile applicazione della custodia cautelare in carcere. Analoga aggravante speciale è stata introdotta per il reato di rapina: ferma restando la sanzione edittale per il reato-base (punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 516 a 2.065 euro) costituisce rapina aggravata (punita con la reclusione da 4 anni e 6 mesi a 20 anni e con la multa da 1.032 a 3.098 euro) sia il reato commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa sia quello commesso in danno di persona maggiore di 65 anni.
L’articolo 2 introduce nel codice penale l’art. 643-bis, finalizzato a limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapaci e truffa aggravata in danno di ultrasessantacinquenni. La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio sia subordinata “all’obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata); all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato”.
L’articolo 3 della legge integra il contenuto del terzo comma dell’art. 275 c.p.p. prevedendo che, in relazione al reato di truffa aggravata ai (vittima maggiore di 65 anni), possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.
Infine, l’articolo 4 della stessa proposta, prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di truffa aggravata in danno di ultrasessantacinquenne e di circonvenzione di incapace.
Fonte: La Repubblica