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IL DIVORZIO BREVE E’ REALTA’, CI VORRANNO DA SEI MESI A UN ANNO PER DIRE ADDIO AL PROPRIO CONIUGE. TRAMITE IL PROGETTO SPECIALE “SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE” ADICO SI METTE A DISPOSIZIONE DEI SOCI PER FORNIRE LA CONSULENZA ANCHE SU QUESTA NOVITA’

Divorzio breve a un passo. Dopo oltre 40 anni si modifica la norma che lo regola, prevedendo, dopo la sua approvazione definitiva alla Camera attesa per oggi, un tempo di soli sei mesi per dire addio al proprio coniuge. Al massimo un anno, se si decide di ricorrere al giudice. Non saranno, dunque, più necessari tre anni per mettere fine al proprio matrimonio. Previste importanti novità anche sulla comunione dei beni.Ecco cosa prevede il divorzio breve: non saranno più necessari gli attuali tre anni di attesa, innanzitutto, indipendentemente dalla presenza o meno di figli; restano i due gradi di giudizio. Il termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale.

Novità temporale anche per la divisione dei beni: la comunione dei beni si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale. L’ordinanza con la quale sempre i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale di stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
C’è poi l’applicazione immediata: il divorzio breve sarà operativo anche per i procedimenti in corso. Dal provvedimento, durante la discussione al Senato, è stata stralciata la norma che prevedeva il divorzio immediato, cioè senza separazione. Una norma che avrebbe “rallentato” il percorso visto che sul tema si sono registrate posizioni politiche contrastanti che avrebbero spaccato la maggiora.

Tramite il proprio progetto speciale “separazione e divorzio consensuale” Adico, associazione difesa consumatori,  si mette a disposizione dei propri soci per fornire tutte le informazioni necessarie a portare a termine la procedura. Lo sportello è già operativo da qualche mese, dopo l’approvazione del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, c.d. decreto ‘sblocca Italia’, che agli artt. 6 e 12 apporta consistenti novità in materia di separazione consensuale divorzio consensuale. Molte le richieste di assistenza giunte in questo arco di tempo, sia a livello di consulenza sia per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria a portare a termine la procedura.

La norma introdotta a settembre si applica alla separazione consensuale, al divorzio a domanda congiunta, alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Questi i requisiti per poter utilizzare la nuova procedura:

1) consenso fra i due (ex) coniugi circa la volontà di procedere alla separazione (o al divorzio) e le condizioni di eventuale mantenimento.

2) assenza di figli minori o maggiori ma economicamente non autosufficienti.

3) assenza di disposizioni patrimoniali immobiliari.

L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi, ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio, o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Adico, in assenza dei requisiti richiesti, garantisce comunque la propria assistenza ai coniugi che intendano avviare le tradizionali procedure. Inoltre offre come servizio interventi di mediazione familiare.

 

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