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IMU-TASI, RIPARTE LA STAGIONE DELLE TASSE. ECCO COME FARE

Giugno è alle porte e l’Imu incombe. Quest’anno l’imposta sulla casa si pagherà in tutti i Comuni insieme alla Tasi, anche se non tuti hanno deliberato le aliquote 2015 a a causa dello slittamento della data per l’approvazione dei bilanci, che dal 31 maggio è destinata a passare al 31 luglio. Molti sono i Comuni che mancano all’appello ma quest’anno, diversamente dal caos che ha caratterizzato i versamenti del 2014, la data del 16 giugno deve essere rispettata per entrambe le imposte sulla casa. In assenza delle nuove delibere i conti dovranno esser fatti sulle aliquote in vigore nel 2014.

Sulla prima casa si paga solo la Tasi. Le regole di applicazione delle imposte, per quel che riguarda la prima casa, non sono cambiate: è esente dall’Imu e csottoposta alla Tasi con le detrazioni e le agevolazioni previste dalle singole delibere comunali. Anche il concetto di prima casa non è cambiato: l’esenzione riguarda le abitazioni nelle quali il proprietario è residente, e quelle assegnate all’ex coniuge, purché non si tratti di immobili di lusso iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’agevolazione è riconosciuta anche per le pertinenze, una per ciascuna delle categoria C/2, C/6, C/7, ossia cantine o soffitte, box, posti auto scoperti. Sulla base di specifiche delibere comunali possono essere esenti dall’imposta anche le case date in comodato gratuito ai figli o genitori con Isee non superiore a 15.000 euro, e quelle degli anziani ricoverati in case di cura. L’Imu è invece dovuta sugli immobili dei residenti all’estero, tranne il caso dei pensionati che incassano pensioni estere e sono residenti nel Paese nel quale hanno lavorato.

L’Imu sui terreni agricoli. Appuntamento alla cassa il prossimo 16 giugno anche per chi possiede terreni agricoli. Sulla base delle nuove disposizioni di legge, entrate in vigore nel marzo scorso, è prevista l’esenzione completa solo nel caso di terreni agricoli che si trovano nei Comuni classificati come totalmente montani sulla base dell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat (1.446 comuni). Per i terreni in collina, invece, sono esenti solo i proprietari hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Negli altri casi si applicano le regole previste in passato per cui i non coltivatori pagano sempre l’imposta, mentre i coltivatori pagano per scaglioni in riferimento al valore del terreno.

La Tasi e le regole di applicazione. Quanto alla Tasi, anche per il 2015 è stata confermata l’aliquota base dell’1 per mille, la massima del 2,5 per mille e la possibilità per i Comuni di introdurre un’eventuale maggiorazione fino ad un massimo dello 0,8 per mille. In ogni caso la somma di Imu e Tasi, al netto della maggiorazione non può superare per ciascun immobile l’aliquota massima Imu prevista per legge, ossia il 10,6 per mille; con la maggiorazione può raggiungere l’11,4 per mille. La base sulla quale calcolare l’imposta è la stessa per Imu e Tasi, ossia la rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 per abitazioni e pertinenze e per gli altri immobili commerciali; per 80 per gli immobili accatastati come ufficio e per 55 per negozi e botteghe. La base imponibile è ridotta del 50% per fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Per la Tasi si applicano le detrazioni prima casa previste dalle singole delibere comunali. Una parte dell’imposta, in una quota variabile per legge tra il 10% e il 30% è dovuta dagli inquilini nel caso di immobili dati in locazione per più di sei mesi nel corso dell’anno. La quota dovuta dall’inquilino ed eventualmente non versata non può essere richiesta al proprietario, e viceversa.

Chi ha pagato di più lo scorso anno può chiedere compensazione o rimborso. Lo scorso anno c’è stato un gran caos con l’introduzione della Tasi e le aliquote decise all’ultimo momento, come pure con le nuove esenzioni Imu per gli immobili in comodato. Ci possono essere stati perciò errori nei conteggi a proprio danno. Rimediare è possibile, ma è necessario per questo presentare al Comune una richiesta di rimborso o di compensazione, in modo da poter utilizzare le somme eventualmente pagate in più per ridurre i versamenti 2015. I moduli per le domande debbono esse scaricati dal sito del Comune.

La dichiarazione Imu/Tasi. Al di là della scadenza del pagamento, giugno è anche il mese della presentazione della dichiarazione, per tutti coloro che nel 2014 hanno applicato l’Imu sulla base di situazioni che non risultano da atti pubblici. In sostanza la dichiarazione, che è unica sia per l’Imu che per la Tasi e per la quale è previsto un solo modello, deve essere presentata, entro il 30 giugno, nei seguenti casi:
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
• terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli;
• immobile in leasing;
• terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa;
• area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
• immobile che ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
• immobile di interesse storico o artistico;
• immobile assegnato dal giudice all’ex coniuge.
Non va presentata la dichiarazione in tutti i casi di acquisto di un immobile o di presentazione della dichiarazione di successione.
Debbono
invece presentare la dichiarazione i titolari di immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta in possesso dei requisiti di reddito richiesti. In questo caso alla dichiarazione va allegato copia del contratto di comodato gratuito registrato e l’Isee.

a cura di ANTONELLA DONATI
fonte: repubblica.it

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