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ERRORI NEL 730 FATTI DAL CAF? IL CENTRO PAGA LA SANZIONE MA LE MAGGIORI TASSE TOCCANO AL CONTRIBUENTE

Il Caf che sbaglia? Paga una sanzione ma le maggiori imposte sono a carico del contribuente. Cambiano così le norme a partire dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno. Se i controlli non sono effettuati con cura e le detrazioni attribuite non spettano, la responsabilità viene divisa a metà: ai Caf la sanzione, al contribuente le maggiori imposte. Tutti i dettagli nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 che introduce anche un altro chiarimento: chi ha un credito d’imposta superiore ai 5.000 euro dovrà per forza rivolgersi ad un Caf per presentare la dichiarazione e non potrà semplicemente inviare quella precompilata.

Controlli e verifiche. In base alle nuove disposizioni entrate in vigore il 30 marzo scorso, in caso di visto di conformità infedele su un 730, il professionista abilitato, o il Caf, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata dall’Agenzia sulla base delle verifiche automatizzate, a meno che non ci sia una colpa del contribuente. Il Caf, infatti, è tenuto alla verifica dei documenti, ma ci sono informazioni che si possono autocertificare. Se queste dichiarazioni non sono vere l’unico responsabile è sempre e solo chi le ha presentate. In compenso il caf può presentare subito una dichiarazione a rettifica o comunicare alle Entrate eventuali dati errati scoperti solo successivamente all’invio del modello.

I documenti da esibire.  Inoltre, come specificato nella circolare, il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza dell’ammontare di tutti i redditi dichiarati e in particolare di quelli degli immobili. Per cui non c’è obbligo di esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all’inquilino per la cedolare secca. Ma ovviamente se i dati dichiarati non sono corretti la sanzione è a tutta e solo a carico del contribuente. Lo stesso in caso di autocertificazioni “false”. E’ possibile infatti evitare di esibire i documenti ma limitarsi ad autocertificare, ad esempio, che il mutuo è destinato all’acquisto della prima casa e che ci si sia trasferiti nei termini; che le spese di ristrutturazione riguardano la casa di un familiare convivente prima dell’avvio dei lavori; l’iscrizione alla facoltà universitaria ai fini della detrazione per i fuori sede; il possesso dei certificati medici che attestano specifiche patologie; che l’immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale.

Il visto sui crediti d’imposta. Quanto infine ai crediti d’imposta, la circolare precisa che è obbligatorio presentare la dichiarazione tramite un intermediario o un Caf in tutti i casi in cui risulta un importo superiore ai 5.000 euro. L’obbligo del visto è richiesto anche se non si chiede il rimborso della somma spettante ma si intende utilizzarla in compensazione. Al di sotto di questa cifra, invece, si può anche far da sé utilizzando la dichiarazione precompilata.

Fonte: La Repubblica Economia

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