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NUOVA STANGATA PER GLI AUTOMOBILISTI: LA PATENTE COSTERA’ IL 22% IN PIU’. ADICO SI UNISCE ALLE PROTESTE DI ANTARES

Per gli automobilisti ecco pronta un’altra stangata targata Agenzia delle Entrate (ma, più precisamente, targata UE). Una risoluzione dell’Agenzia ha infatti stabilito che la patente verrà a costare il 22% in più perchè deve essere soggetta ad Iva.  Emanata sulla scorta di una recente sentenza della Corte di giustizia Ue (del 14 marzo 2019 nella causa C-449/17), la risoluzione delle Entrate ha revocato la prassi precedente: sino a ieri, nelle autoscuole, erano esenti dall’imposta le lezioni finalizzate al conseguimento della patente; ma ora si cambia. Le scuole guida soggette all’aumento potranno far pagare il sovrapprezzo ai clienti. Non solo. Laumento è retroattivo: chi, dal 2015, ha conseguito la patente, dovrà versare il 22% di Iva. Le autoscuole potranno contattare i vecchi allievi, e chiederanno loro di pagare l’arretrato. “Una pessima notizia – commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico – Almeno in questo caso, come in altri, lì’Europa non si mostra sensibile alle tasche dei cittadini. E via, un’altra batosta per chi usa la macchina”.

In tale contesto pubblichiamo volentieri una interessante nota che ci ha inviato il presidente di Antares (Associazione Nazionale Titolari Autoscuole Riunite e Studi), Marco Palma, con la quale siamo in totale accordo.

L’ Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello prende atto della Sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE) la quale ritiene che l’attività di autoscuola, ovvero di formazione e preparazione di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, debba considerarsi imponibile agli effetti dell’IVA.

Ma vi è di più, sempre Agenzia delle Entrate rammenta che per le operazioni effettuate e registrate nelle annualità ancora accertabili ai fini IVA, si debba emettere una nota di variazione in aumento la quale dovrà confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabili.

In altre parole noi dovremmo recuperare l’IVA  da tutti i nostri clienti e i nostri commercialisti dovranno rifare per noi una nuova contabilità IVA, le relative nuove dichiarazioni IVA e conseguenti dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF degli ultimi 4/5 anni!!!!!!!!,  il tutto perché i chiarimenti fino ad ora forniti dalla stessa Amministrazione Finanziaria  con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005 sono da ritenersi superati dalla sentenza CGUE.

Chiarito questo, come dobbiamo comportarci ora?

Sebbene un interpello ai fini legali nella maggior parte dei casi ha valenza nel modus operandi  per il solo personale impiegato all’interno degli uffici dell’Amministrazione che lo ha emesso ( una specie di ordine di servizio), in questo caso purtroppo non è così.

Infatti nell’atto di interpello viene richiamata la sentenza della CGUE, la quale per effetto della gerarchia delle fonti  DEVE necessariamente essere rispettata da tutti gli stati membri dell’UE, in quanto la materia in fatto di imposta di valore aggiunto è prerogativa dell’UE , quindi non può in alcun modo essere superata  da una norma nazionale di uno  stato appartenente all’UE.

Un eventuale/improbabile tentativo da parte di uno stato di resistere all’assolvimento di tale obbligo porterebbe all’apertura degli organismi dell’UE di una procedura di infrazione in quanto si configurerebbe come aiuto di stato.

Appare per cui  evidente che qualsiasi tentativo nel chiedere il ripristino per la nostra categoria ad essere esentati dall’assolvimento IVA cadrebbe nel vuoto.

Pertanto, come indicato nell’atto della Agenzia delle Entrate, a partire dallo scorso 02 Settembre 2019  per tutte le operazioni di attività di autoscuola dobbiamo applicare l’IVA al 22% ( il dato viene ricavato dalle tabelle allegate al D.P.R. 633/72 ), con pesanti ripercussioni sull’utenza finale alla quale spetta il versamento a noi  come sostituti d’imposta.

Per il pregresso invece ci sono degli strumenti di difesa molto favorevoli al contribuente quale lo statuto del contribuente, ma soprattutto l’incostituzionalità della pretesa retroattiva  di tributi  a noi  ( ed anche ai clienti ) non  imputabili  perché è sempre stata la stessa Amministrazione Finanziaria ad indicarci come adempiere agli obblighi tributari.

Ed è proprio su quest’ultima parte ( l’ incostituzionalità della pretesa retroattiva dei tributi ) che questa Associazione di Categoria interverrà proponendo agli organismi istituzionali uno schema identico già adottato in passato per le prestazioni mediche non curative.

Tanto per ricordare, correva l’anno 2003 e per ben due volte la CGUE imponeva l’obbligo ai fini IVA  per le prestazioni sopra citate e per tale motivo,  anche allora, l’Amministrazione Finanziaria pretendeva l’IVA pregressa.

In quel caso ( si tratterebbe quindi di un importante precedente specifico ), un intervento del legislatore bloccò la procedura di recupero facendo decorrerne l’effetto ai fini IVA  dal 01 Gennaio 2005.

Infine, nel considerare che di fatto indietro non si potrà più tornare,chiederemo al legislatore di tenerein considerazione l’impatto derivante alle famiglie le quali tutto in una volta si sono ritrovate a dover sborsare un 22% in più per la patente dei propri figli, per cui se IVA deve essere, l’aliquota deve essere quella agevolata al 4 o al 5% massimo.

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