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PACE FISCALE: LE DATE DA RICORDARE

Dopo l’ok del Senato, sarà ora la Camera a doversi pronunciare sul d.d.l. di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria (anche noto come decreto fiscale) collegato alla manovra, in scadenza il 22 dicembre prossimo. Per Palazzo Madama, la conversione in legge passa ma “con modificazioni” (in allegato il testo) che coinvolgono diverse delle misure previste nel testo originario: viene ritoccata, ad esempio, la disciplina della rottamazione-ter, prorogato il bonus bebè per un anno, previsti incentivi per la banda ultra larga, e molto altro.

Assume particolare interesse il rinnovato calendario delle scadenze che si delinea per quanto riguarda la pace fiscale:

  1. Rottamazione-bis: entro il 7 dicembre per rimettersi in regola
  2. Rottamazione-ter: adesioni entro il 30 aprile 2019
  3. “Stralcia cartelle”: debiti annullati entro il 31 dicembre 2018
  4. Definizione agevolata liti pendenti
  5. Sanatoria irregolarità formali

Rottamazione-bis: entro il 7 dicembre per rimettersi in regola

La prima scadenza che dovrà essere tenuta presene è quella correlata alla possibilità, per coloro che hanno aderito alla rottamazione-bis, di mettersi in regola per quanto riguarda le somme dovute relativamente alle rate in scadenza nei mesi antecedenti.

L’integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che verrà effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Su tali somme saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invierà a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze.

Rottamazione-ter: adesioni entro il 30 aprile 2019

Per aderire alla nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ci sarà tempo, invece, fino al 30 aprile 2019: entro tale data il debitore dovrà manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla rottamazione, attraverso apposita dichiarazione resa con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblicherà sul proprio sito internet.

Entro la stessa data il debitore potrà integrare la dichiarazione presentata anteriormente. I debitori dovranno, invece, attendere la comunicazione dell’agente della riscossione, che giungerà entro il 30 giugno 2019, la quale informerà circa l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, data nella quale scade anche il pagamento della prima rata, qualora si fosse scelta la modalità di pagamento dilazionata (in tutto 18 rate complessive).

Le prime due rate, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadranno rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Dopo tale scadenza, a partire dal 2020, si inizieranno a pagare le restanti rate fino a 4 all’anno così scadenziate: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre.

Rispetto alle precedenti rottamazioni, viene inoltre previsto un margine di tolleranza per i casi di tardivo versamento delle relative rate: l’effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni.

“Stralcia cartelle”: debiti annullati entro il 31 dicembre 2018

Importante anche la scadenza relativa allo “Stralcio dei debiti” fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Non essendo necessario presentare alcuna domanda, l’annullamento sarà automaticamente effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Definizione agevolata liti pendenti

Per avvalersi della sanatoria relativa ai verbali di constatazione (pvc), i contribuenti dovranno presentare l’apposita dichiarazione per regolarizzare le violazioni contestate nel pvc entro il 31 maggio 2019 con le modalità che stabilirà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Entro la stessa data, questi dovranno provvedere anche al versamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte autoliquidate così da regolarizzare le violazioni senza il versamento di interessi o sanzioni.

Per quanto riguarda le liti pendenti ammesse alla definizione avvoltolata, sempre entro il 31 maggio 2019 si dovrà presentare l’istanza di definizione agevolata: sarà necessaria una distinta domanda di definizione per ogni autonoma controversia (ovvero quella relativa a ciascun atto impugnato). Stessa data anche per il versamento in unica soluzione o della prima rata dovuta.

Sanatoria irregolarità formali

Il modificato articolo 9 stabilisce la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento di una somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018.Il versamento della menzionata somma dovrà avvenire in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

Fonte: StudioCataldi.it

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