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PENE FINO A 18 ANNI IN CASO DI PIU’ VITTIME. SPAZIO AI TEST FORZATI

Via libera, ieri, della Commissione giustizia del Senato al Ddl che introduce nel codice penale il reato di omicidio stradale e lesioni. Dopo l’ok di palazzo Madama il testo è pronto per il voto definitivo dell’aula, dove potrebbe arrivare, secondo il relatore e capogruppo del Pd Giuseppe Cucca, entro la prima metà di giugno. Il testo licenziato prevede pene da 8 a 12 anni di carcere per chiunque causi la morte di una persona guidando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe.

Nel testo introdotte anche l’aggravante che fa alzare la pena per chi fugge dopo aver investito la vittima e la previsione di una pena triplicata, con un tetto di 18 anni, in caso di omicidio plurimo. Pesante anche la pena accessoria del ritiro della patente: revocata per 15 anni in caso di omicidio, per 20 se la persona è stata fermata in passato per guida in stato di ebbrezza, fino ad arrivare a 30 anni se il conducente ha avuto anche multe per eccesso di velocità. Carcere, da 7 a 10 anni, anche per chi a prescindere dallo stato di alterazione: superi del doppio la velocità consentita sia sulle strade urbane che extraurbane, attraversi con il rosso, circoli contromano o faccia inversione in prossimità di intersezioni, curve o dossi, o sorpassi un ‘altro mezzo dove c’è un attraversamento pedonale o la linea continua. La stessa “punizione” è indicata per chi causa la morte di una persona, conducendo barche o moto d’acqua a velocità pari o superiore alla norma in uno specchio d’acqua nel quale è vietata la navigazione. Per le lesioni colpose la reclusione va da 2 a 4 anni se provocate in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la pena scende da 9 mesi a due anni se si guida “solo” sotto l’effetto dell’alcol o si fanno le stesse manovre pericolose previste per l’omicidio stradale (eccesso di velocità, sorpassi ecc.).

In tutte queste ipotesi la pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di 7 anni, in caso di lesioni a più persone. Per le lesioni personali gravi la pena lievita da un terzo alla metà, mentre l’inasprimento è dalla metà a due terzi per lesioni gravissime. Il delitto di lesioni è punibile su querela se la malattia non dura più di 20 giorni e in assenza delle aggravanti previste dal codice penale (articolo 583).

Un’altra novità riguarda il prelievo coattivo dei campioni biologici per chi, accusato di omicidio o di lesioni, si rifiuta di sottoporsi al test. La polizia giudiziaria può accompagnare forzatamente l’automobilista in ospedale per le verifiche, avvisando tempestivamente il difensore, che può assistere senza che l’esercizio del diritto di difesa pregiudichi le operazioni.

Per il relatore Cucca, quello compiuto ieri è un passo importante per dare una risposta concreta a un’esigenza sentita in modo trasversale dalle forze politiche ma, soprattutto, dall’opinione pubblica. Stessa soddisfazione è espressa dal sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, che sottolinea l’importanza di punire con la reclusione chi causa la morte di una persona facendo manovre azzardate.

Fonte: ilsole24ore.it

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