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TASSE PRIMA CASA, LE NOVITA’ PER IL CANONE CONCORDATO. LE REGOLE PER LA SCADENZA DEL 16 GIUGNO

Prima casa senza più tasse da versare ai comuni. Da quest’anno – per chi possiede solo un appartamento che non rientra nella categoria degli immobili “di lusso” (A/1, A/8, A/9) – Imu e Tasi diventano solo un ricordo grazie alla Legge di stabilità che ha definitivamente cancellato le imposte locali. Premiati dal Fisco anche i proprietari che hanno dato in locazione immobili con il canone concordato, che potranno risparmiare un quarto delle tasse dovute, mentre non dovranno versare più nulla gli inquilini che usano l’appartamento come prima casa. Risparmi anche per le case in comodato a genitori e figli. Sospiro di sollievo, infine, anche per gli agricoltori, senza più imposte sui terreni posseduti, mentre chi non ha la qualifica pagherà solo per i terreni che si trovano in pianura in quanto l’Imu non è più dovuta per i terreni di montagna e di collina.

Stop alla Tasi per proprietari e inquilini. A partire da quest’anno, dunque, la Tasi sulla prima casa non è più dovuta, né dai proprietari degli immobili che utilizzano l’appartamento come abitazione principale, né da eventuali inquilini. Per i proprietari non sono cambiate le regole da questo punto di vista, per cui la prima casa è sempre quella nella quale il proprietario abita e risulta anagraficamente residente, e le agevolazioni spettano solo a chi si trova in questa situazione. Quindi anche chi possiede un solo immobile ma non ci abita dovrà pagare sia Imu che Tasi. Niente imposte, invece, per il coniuge separato che possiede la casa assegnata all’altro coniuge dal giudice, in quanto la casa è come se fosse in usufrutto all’ex, per non sono dovute imposte dagli altri proprietari. Stop a Imu e Tasi anche per gli immobili degli anziani ricoverati in casa di cura, se il comune ha previsto l’assimilazione a prima casa, a patto che l’immobile sia dato in locazione.

Gli sconti per chi affitta a canone concordato. Imu e Tasi più leggere, invece, per i proprietari che hanno dato in locazione i propri appartamenti a canone concordato, ossia con i contratti di durata di tre anni più due, o per studenti. In tutti i casi in cui il canone è quello calmierato a livello locale, infatti, si ha diritto ad uno sconto del 25% sia sull’Imu che sulla Tasi. Non serve per questo attendere una delibera comunale in quanto lo sconto è previsto per legge, è sufficiente che il contratto sia uno di quelli che prevedono, appunto, un canone diverso da quello di libero mercato.

Gli immobili in comodato. Arriva invece fino al 50% lo sconto su Imu e Tasi per chi da dato in comodato il suo immobile a genitori o figli. E’ possibile usufruire di questa agevolazione, però, solo se si rientra in uno dei casi previsti dalla legge, ossia devono essere rispettate due condizioni:

  • i familiari devono essere residenti e utilizzare l’immobile come abitazione principale;
  • il proprietario deve possedere un solo immobile per uso abitativo in Italia e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, oppure deve avere due case, ma entrambe nello stesso comune e ne deve utilizzare una come propria abitazione principale.

Casi diversi da quelli indicati non consentono di ridurre l’Imu del 50%. L’agevolazione è in ogni caso esclusa per gli immobili di lusso.

La registrazione dei contratti. In entrambi i casi appena visti, condizione indispensabile per poter avere lo sconto sulle imposte è la registrazione del contratto. Questo, infatti, il prossimo anno dovrà essere inviato ai comuni, sia in caso di locazione sia in caso di comodato, altrimenti l’agevolazione non potrà essere riconosciuta e i comuni presenteranno il conto. Chi non avesse registrato i contratti potrà comunque mettersi in regola fino al giorno prima di pagare utilizzando il ravvedimento: grazie al taglio delle sanzioni scattate all’inizio dell’anno con poche decine di euro ci si può mettere in regola e avere quindi lo sconto dall’inizio dell’anno.

Il calcolo della prima rata. A pagare Imu e Tasi a giugno saranno dunque solo coloro che possiedono immobili che non hanno la qualifica della prima casa, e i residenti all’estero per lavoro, mentre sono esenti i pensionati nel paese di residenza. Chi deve ancora pagare le imposte dovrà come al solito calcolare la prima rata sulla base delle aliquote fissate lo scorso anno dal comune. Per chi possiede immobili di lusso si applicheranno anche le detrazioni previste per la prima casa sia per l’Imu che per la Tasi.

Le regole per l’Imu sui terreni. Nessun obbligo di andare alla cassa il prossimo 16 giugno, invece, per tutti coloro che hanno la qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto. Definitivamente cancellata l’Imu sui terreni posseduti dagli operatori del settore, a prescindere da dove si trovano e dal fatto che siano o meno coltivati. I proprietari che non hanno la qualifica professionale pagheranno, invece, solo se i terreni si trovano in pianura. Sono infatti diventati esenti tutti i terreni che si trovano nei comuni montani e collinari, elencati nella circolare n. 9 del Ministero delle finanze del 14/06/1993. Esenti anche i terreni che si trovano nelle isole minori.

 

a cura di ANTONELLA DONATI

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