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Voucher o rimborso? Scoppia il caos per i viaggi cancellati a causa della pandemia. Adico: “abbiamo decine di pratiche aperte, il cliente ha diritto alla restituzione dei soldi”

MESTRE. E’ una delle questioni più dibattute nell’ambito delle vacanze ai tempi della pandemia. In caso di viaggia cancellati a causa del virus, il cliente ha diritto al rimborso o al voucher? La discussione non dovrebbe neppure avvenire dato che il codice del turismo prevede che sia il “mancato” viaggiatore a decidere l’opzione. Resta però il fatto che il decreto “Cura Italia” del governo Conte emanato subito dopo il primo lockdown del 2020, concedeva una deroga alle agenzie e ai tour operator i quali, per pacchetti venduti per il periodo emergenziale, potevano decidere se rimborsare o lasciare un buono al cliente, scelta, quest’ultima, adottata pressoché da tutti gli imprenditori. La ragione alla base di quel provvedimento – comunque in contrasto con la normativa europea – era ovvia e condivisibile: venire incontro alle imprese di viaggi molte delle quali, a fronte della restituzione dei soldi, sarebbero fallite. Ora, a oltre un anno di distanza dal Cura Italia, la confusione regna sovrana e, diciamocelo chiaramente, più di qualche agenzia o tour operator millanta di poter scegliere ancora fra voucher e rimborso. Cosa non vera.

“Stiamo seguendo davvero tante persone che nel 2020 hanno visto saltare le proprie vacanze per il Covid e ora si ritrovano con un voucher che non possono utilizzare – commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -.  In molti casi dobbiamo agire giudizialmente per imporre il rimborso ma ora deve essere il Ministero del Turismo a emanare una norma chiara e non interpretabile. E bisogna fare presto prima che scoppi il caos”.   

Ricordiamo che a partire dal decreto “cura Italia” (Dl 18/2020), il regime normativo dei voucher è cambiato più volte, fino ad arrivare alla situazione attuale, dove il periodo di fruibilità del “buono” è stato esteso fino a 24 mesi, con obbligo di rimborso in caso di mancato utilizzo (decreto Sostegni, in vigore dal 22 maggio 2021). A norma dell’articolo 182, comma 3–bis, della legge 77/2020 (di conversione del decreto Rilancio, Dl 34/2020), tuttavia, per i voucher emessi nel corso del periodo emergenziale, oppure relativi a contratti
di viaggio con esecuzione prevista tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020, la cui risoluzione sia stata effettuata entro il 31 luglio 2020, l’emissione del buono può avvenire anche in assenza di accettazione da parte del cliente.

“Quando si hanno dubbi o si ritiene di essere soggetti a una forzatura da parte dell’agenzia o del tour operator – conclude Garofolini – bisogna per forza appoggiarsi a persone esperte per dirimere la faccenda. Noi abbiamo aperte tantissime pratiche e crediamo che nelle prossime settimane saremo chiamati ad avviarne molte altre”.

2 risposte

  1. Acconto viaggio 650€ in data novembre 2019 per tour Giordania aprile 2020. Ricevuto voucher in data 20 maggio 2020. Tour riprogrammato dall’agenzia per aprile 2022. Per motivi di salute mi serve anche quella cifra, corrispondente fra l’altro a metà della pensione mensile, ma che ovviamente non mi viene restituita. Oggi chiedono ancora ristori, riuscirò ad avere il mio denaro?
    Grazie
    Luisella

    1. Salve signora, questo è decisamente un tema che non trova risposta in alcuna normativa specifica. Tutto interpretabile, dunque. In questi caso la cosa migliore (e fattibile) è negoziare. SE vuole ci contatti allo 041-5349637 (dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 15-19).
      Distinti saluti
      Gianluca Codognato
      uff. stampa Adico

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