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COME CAMBIANO I CONTRATTI DI LAVORO: GLI AUMENTI E I NUOVI MINIMI

Cambiano i contratti di lavoro: l’intesa tra Confindustria-Cgil-Cisl-Uil annunciata a fine febbraio diventa a tutti gli effetti ufficiale con la firma delle 16 pagine di impegni prevista per oggi in tarda mattinata da parte del presidente degli industriali Vincenzo Boccia e dei tre leader confederali, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. E’ un passaggio importante per il mondo del lavoro visto che l’accordo, dopo mesi e mesi di confronto tra le parti, definisce un nuovo modello contrattuale. L’intesa prevede conferme importanti, come i due livelli di contrattazione (ma specificando meglio le funzioni del contratto nazionale e di quelli di secondo livello), ed altrettante importanti novità. In particolare viene introdotto un Trattamento economico minino (TEM) ed un Trattamento economico complessivo (TEC), quindi viene definito anche un nuovo meccanismo per adeguare gli stipendi al costo della vita. Ecco i punti principali.

DUE LIVELLI

La contrattazione collettiva «continuerà ad articolarsi su due livelli, nazionale e aziendale, ovvero territoriale laddove esistente secondo le prassi in essere, e dovrà garantire, per ciascuno dei due livelli, specifiche caratteristiche e funzioni. In particolare la contrattazione collettiva – nel quadro delle riforme finalizzate alla competitività delle imprese e alla crescita della produttività – dovrà «contribuire a determinare le condizioni per migliorare il valore reale dei trattamenti economici e, nel contempo, favorire la crescita del valore aggiunto e dei risultati aziendali, nonché la valorizzazione dei contenuti professionali e delle competenze tecniche ed organizzative che il lavoro delle persone può esprimere».

IL CONTRATTO NAZIONALE

Il contratto collettivo nazionale di categoria «dovrà assolvere la sua principale funzione di fonte di regolazione dei rapporti di lavoro e di garante dei trattamenti economici e normativi comuni a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati sul territorio nazionale». Il Ccnl, in particolare, conserverà «la sua funzione di regolatore delle relazioni sindacali del settore, disciplinando anche le principali iniziative di 8 bilateralità (gli enti paritetici formati da imprese e sindacati nei vari settori di attività – ndr) in coerenza con le linee di indirizzo definite negli accordi interconfederali. A questo contratto spetta poi i compito di individuare il trattamento economico complessivo (TEC) e il trattamento economico minimo (TEM)», ovvero i minimi tabellari che verranno applicato durante la vigenza del nuovo contratto.

IL TEM e IL TEC

Il Trattamento economico complessivo (TEC) sarà costituito dal Trattamento economico minimo (TEM) e da tutti quei trattamenti economici che il contratto collettivo nazionale di categoria qualificherà come «comuni a tutti i lavoratori del settore», a prescindere dal livello di contrattazione a cui il medesimo contratto collettivo nazionale di categoria ne affiderà la disciplina, comprese anche le eventuali forme di welfare.

Il contratto collettivo nazionale di categoria poi «avrà cura di evidenziare in modo chiaro la durata e la causa di tali trattamenti economici e il livello di contrattazione a cui vengono affidati dovendosi, comunque, disciplinare, per i medesimi trattamenti, gli eventuali effetti economici in sommatoria fra il primo e il secondo livello di contrattazione collettiva».

CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO

Secondo l’accordo Confindustria-Cgil-Cisl-Uil il contratto collettivo nazionale di categoria «dovrà incentivare lo sviluppo virtuoso – quantitativo e qualitativo – della contrattazione di secondo livello, orientando le intese aziendali, ovvero quelle territoriali (laddove esistenti, secondo le prassi in essere), verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati a reali e concordati obiettivi di crescita della produttività aziendale, di qualità, di efficienza, di redditività, di innovazione, valorizzando i processi di digitalizzazione e favorendo forme e modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori».

IL CALCOLO DEGLI AUMENTI

La variazione dei valori del TEM (minimi tabellari) «avverrà – secondo le regole condivise, per norma o prassi, nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) – in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi membri dell’Unione europea, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato dall’Istat. Il contratto collettivo nazionale di categoria, in ragione dei processi di trasformazione e o di innovazione organizzativa, potrà modificare il valore del TEM».

CONTRATTI PIRATA

Per arginare fenomeni di dumping sociale a partire da contratti di lavoro siglati sotto la soglia dei minimi fissati dai contratti collettivi nazionali, per la prima volta, come già avviene per i sindacati arriva la misurazione della rappresentatività anche per le imprese. Viene così ipotizzato un modello di certificazione da condividere con le altre associazioni datoriali in modo tale da garantire una contrattazione collettiva con efficacia ed esigibilità generalizzata.

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