Cerca
Close this search box.

Nuova ordinanza della Regione Veneto, ecco tutte le novità

L’ordinanza varata dal presidente del Veneto, Luca Zaia, entra in vigore da domani13 novembre, e resterà in vigore almeno fino al 3 dicembre.
— Le mascherine vanno portate sempre, anche all’aperto, salvo che da parte di bambini al di sotto dei 6 anni, di chi compie attività sportiva intensa, disabili, assistenti e persone che non possono portarle per motivi medici. In caso di abbassamento per assumere cibo o fumare, dovrà essere assicurata la distanza di un metro. L’uso è obbligatorio nei mezzi di trasporto pubblici, e in quelli privati se non ci sono conviventi.
— Non è permesso passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici, delle città e nelle aree affollate. «Niente “vasca” — ha spiegato Zaia — niente struscio, non si affolla la spiaggia».
— Nei giorni prefestivi sono chiuse le grandi e medie strutture di vendita, sia a esercizio unico che con più negozi, compresi gli outlet. Restano aperti solo gli alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole.
— Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche dei piccoli negozi e dei negozi di vicinato, ad eccezione delle medesime categorie (alimentari, farmacie e parafarmacie, tabaccherie ed edicole).
— Nei negozi può entrare una persona per nucleo familiare, salvo per accompagnare soggetti con difficoltà o minori di 14 anni. Nei centri commerciali e nei supermercati va favorito l’accesso degli anziani oltre i 65 anni nelle prime due ore di apertura (ma non è un obbligo).
— Il mercato all’aperto è vietato se non nei Comuni in cui i sindaci abbiano approntato un piano che preveda la perimetrazione dell’area all’aperto, un unico varco di accesso e uno di uscita, ci sia una sorveglianza che verifichi le distanze, l’assembramento e il controllo dell’accesso.
— I bar e i ristoranti restano aperti fino alle 18, ma dalle 15 si può consumare solo seduti, dentro o fuori dai locali.
— Sono sospese nelle scuole primarie e secondarie del secondo ciclo le lezioni di educazione fisica, canto e strumenti a fiato.
— È consentita l’attività sportiva, quella motoria e le passeggiate in parchi pubblici e aree rurali, purché nel rispetto della distanza di 2 metri per lo sport e un metro per il resto degli spostamenti all’aperto.
— Nelle competizioni sportive che si svolgono in Veneto, gli sportivi e tutti gli accompagnatori possono accedere se in possesso di una certificazione di aver svolto il test in un periodo di tempo non anteriore a 72 ore prima della gara.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post recenti

Newsletter Adico

Iscriviti subito alla nostra newsletter, riceverai notizie e informazioni sulle nostre attività!




Con l'iscrizione dai il consenso al trattamento dei tuoi dati personali! Prima di inviare e acconsentire prendi visione dell'informativa sul trattamento dei dati nella sezione privacy policy*

Continuando a navigare nel sito acconsenti all'uso di Cookie Tecnici neccessari che permettono di offrire la migliore esperienza di navigazione, come descritto nell'informatva sulla privacy.