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PROBLEMI CON GLI ACQUISTI ON LINE, GLI UFFICI DELL’ ADICO SOMMERSI DALLE SEGNALAZIONI E DALLE RICHIESTE D’AIUTO

Anno nuovo, problemi vecchi. Come sempre, una volta  passato il Natale la nostra associazione è sommersa di segnalazioni e di richeiste di aiuto relative a problemi con acquisti on line, molto spesso regali natalizi. Pacchi che non arrivano o che arrivano danneggiati, merce differente da quella richiesta, oggetti non funzionanti. Perfino pacchetti vacanze assolutamente mendaci. Adico assiste tutte le persone che abbiano avuto problemi con l’e-commerce, mettendo a disposizione i propri esperti al fine di applicare al meglio il codice del consumo che è stato aggiornata a metà 2014 e che prende in considerazione anche i servizi telefonici non richiesti, come oroscopi, suonerie, giochi elettronici.

ECCO LE NUOVE REGOLE DELL’E-COMMERCE  AGGIORNATE A GIUGNO 2014.

  • I consumatori hanno più tempo per restituire un prodotto di cui non sono soddisfatti: 14 giorni contro i 10 previsti in precedenza. Dopo aver comunicato di voler restituirela merce, l’acquiente digitale ha altre due settimane a disposizione per spedirla. Mentre il commerciante online dovrà rimborsare le somme di denaro entro 14 giorni dal giorno in cui ha ricevuto notizia dal cliente della restituzione della merce (prima il limite previsto era di 30 giorni).
  • Il negoziante è obbligato a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione della merce. E se le spese non sono state palesate in anticipo, allora i costi di restituzione saranno a carico del venditore.
  • È richiesta la massima trasparenza da parte del venditore online che deve comunicare obbligatoriamente all’acquirente la propria identità tutte le caratteristiche dei beni, il prezzo totale, il costo di spedizione, le modalità di pagamento e la durata della garanzia. Informazioni, che se dovessero mancare, darebbero un potere immediato di rivalsa al consumatore.
  • Dovrà essere indicata chiaramente la possibilità per il consumatore di restituire la merce, specificandone anche le modalità per esercitarla (condizioni, termini e procedure). Inoltre i venditori online hanno l’onere di dimostrare di aver rispettato tutti questi obblighi informativi.
  • Cambiano le regole anche per le vendite a catalogo e telefoniche: prima di spedire un prodotto o abilitare un servizio, il venditore deve mandare un contratto in forma cartacea da far firmare al cliente. Solo allora la vendita potrà intendersi valida a tutti gli effetti. Ma, per evitare che questo obbligo disincentivi le vendite a distanza, l’Ue sta anche considerando l’introduzione di meccanismi di registrazione digitale certificata, come la firma elettronica.
  • Al consumatore non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dall’impresa per essere contattato dal consumatore per avere informazioni sul contratto concluso (a esempio numeri dedicati all’assistenza post-vendita). La tariffa base è stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla linea utilizzata.
  • Per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e softwaree gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.
  • Il commerciante che non rispetta le nuove regole andrà incontro a una sanzione che può oscillare da un minimo di 5mila euro(50mila euro in caso di gravi violazioni) a un massimo di 5 milioni di euro.
  • Sul fronte dell’utilizzo delle  carte di credito per gli acquisti online, la normativa prevede il divieto per i venditori di richiedere un sovrapprezzo a chi paga con determinate tesserine. Ad esempio, è il caso dell’acquisto dei biglietti aerei che prevedono un costo aggiuntivo se si paga con la carta di credito, rispetto alla carta elettronica. Ed è sempre vietato inserire nel sito web delle caselle pre-flaggate per vendere automaticamente anche altri beni o servizi, diversi da quello scelto dal consumatore. È il caso, per esempio, di certe coperture assicurative non richieste che i commercianti online cercano spesso di rifilare all’acquirente.
  • Su Internet,invece, oroscopi, ricette, suonerie e giochi elettronici non potranno più essere pubblicizzati come ‘gratis’, salvo poi nascondere costosi abbonamenti mensili o settimanali. I consumatori dovranno confermare esplicitamente di avere compreso che l’offerta è a pagamento. In caso contrario, il consumatore non è vincolato al contratto e, dunque, non è obbligato a pagare.

Una risposta

  1. Buon giorno.
    In relazione, all’informativa sui resi degli acquisti on-line, comunico che nel mio caso, ho effettuato l’acquisto di più biglietti per l’ “Expo 2015” da Groupalia,
    e resa conto di averne acquistato 1 in più, ho chiesto loro entro una settimana di stornare l’acquisto.

    Loro, hanno risposto che per errato acquisto, il reso non è previsto. Un grazie a Groupalia, dal quale dopo ever esaurito gli ultimi Coupon, non acquisterò più.

    Una piccola parentesi:
    Groupon, contrariamente, avrebbe stornato l’acquisto.
    Spero, che quanto a me successo possa essere utile a coloro che come me acquistano on-line.

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