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Rottamazione ter, ecco le novità previste dal decreto Rilancio per agevolare i contribuenti

Mentre è iniziato il conto alla rovescia per l’invio (in programma il 15 ottobre) da parte dell’Agenzia delle Entrate delle cartelle esattoriali bloccate dall’emergenza Coronavirus, il governo ha previsto delle agevolazioni per chi ha debiti in sospeso e ha già definito la modalità di pagamento. Ieri abbiamo pubblicato le novità riguardanti il pagamento che segue la disciplina del “saldo e stralcio” oggi indichiamo quelle relative alla rottamazione ter. Ecco le indicazioni pubblicate dalla stessa Agenzia.

Se hai presentato la domanda entro il 30 aprile

Entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”.
La prima rata e la seconda (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) sono scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché coincidente con la giornata festiva del sabato.
Le rate successive scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente ha ricevuto i primi 10 bollettini (allegati alla Comunicazione) per il pagamento.

Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi.

Se sei rientrato automaticamente nella rottamazione-ter

Entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente un piano di dilazione ripartendo il debito residuo del precedente piano concesso ai sensi del DL 148/2017 (c.d. “rottamazione-bis”) in 10 rate di pari importo.
La prima rata e la seconda sono scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché coincidente con la giornata festiva del sabato.
Le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020.

Per il pagamento si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”.

Se hai presentato la domanda entro il 31 luglio

Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito è estinto in un’unica soluzione (con scadenza di pagamento al 30 novembre 2019, slittata al 2 dicembre), oppure con un piano di dilazione che prevede: fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni) così suddivise: la prima rata, scaduta il 30 novembre 2019 (2 dicembre), è pari al 20% delle somme complessivamente dovute. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

fino a un massimo di 9 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. La prima rata del nuovo piano è scaduta il 30 novembre 2019 (2 dicembre), le restanti otto scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Attenzione

I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973).

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