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Ritardi e cancellazioni, voli aerei nel caos. Adico: “pronti a fornire assistenza per rimborsi e risarcimenti”

Non poteva iniziare peggio l’estate dei tanti viaggiatori che si sono organizzati per andare in vacanza utilizzando l’aereo. Fra ritardi e cancellazioni dei voli, il caos regna sovrano, dopo due anni di sostanziale stop causato dalla pandemia. La nostra associazione – tramite il proprio servizio “vacanza informata” – sta già ricevendo decine di segnalazioni e di richieste d’aiuto, anche a fronte di situazione ali limite, come quella di un padre di famiglia mestrino costretto a prendere l’auto per recuperare la figlia bloccata all’aeroporto di Milano.

“Adico è sempre aperta pure d’estate – spiega il presidente dell’associazione – e il nostro ufficio legale è a disposizione dei viaggiatori per la richiesta di indennizzi, rimborsi, risarcimenti. Temiamo che sotto questo punto di vista sarà un’estate da record e, purtroppo, non è mai semplice far valere i propri diritti se non avendo notevoli esperienze tecnologiche o dopo aver affrntato innumerevoli e spesso complesse incombenze burocratiche”.

Per contattare l’Adico è sufficiente chiamare la segreteria allo 041-5349637 dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 15-19.

Di seguito, intanto, riassumiamo i diritti diritti dei passeggeri dell’UE in caso di negato imbarco, volo in ritardo o cancellato (Fonte: Eur-Lex).

Punti chiave.

Il presente regolamento si applica:

  • ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di un paese dell’UE soggetto ai trattati dell’UE; e
  • ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato nel territorio di un paese dell’UE soggetto alle disposizioni dei trattati se il volo è operato da un vettore comunitario.

A condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata per il volo in questione e si presentino all’accettazione, tranne in caso di cancellazione, all’ora precedentemente indicata oppure, qualora non sia indicata l’ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata. Il regolamento riconosce una serie di diritti ai passeggeri nelle seguenti situazioni:

  • in caso di negato imbarco contro la loro volontà;
  • in caso di volo in ritardo;
  • in caso di cancellazione del volo;

Non si applica a passeggeri che viaggiano:

  • gratuitamente, o
  • a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico.

Negato imbarco

Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l’imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di determinati benefici. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco, il vettore aereo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti versando una compensazione.

I vettori aerei danno la precedenza alle persone a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori.

In caso di cancellazione del volo o di rifiuto d’imbarco, i passeggeri coinvolti hanno diritto:

  • al rimborso del biglietto entro sette giorni o a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo verso la destinazione finale;
  • ad assistenza (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione, possibilità di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica);
  • a un risarcimento fissato a:
    • 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 km,
    • 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie di oltre 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree tra 1 500 e 3 500 km,
    • 600 EUR per tutte le tratte aeree che non rientrano nei due punti precedenti.

Ritardi

Il regolamento introduce un regime che prevede tre categorie di penalizzazione:

  • in caso di ritardi prolungati (due ore o più, a seconda della distanza della tratta aerea), i passeggeri ricevono gratuitamente in tutti i casi pasti e bevande nonché la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
  • se l’orario di partenza è previsto per il giorno successivo, i passeggeri hanno diritto a ricevere gratuitamente una sistemazione in albergo e il trasporto fino al luogo della sistemazione e da quest’ultimo fino all’aeroporto;
  • in caso di ritardo di almeno cinque ore, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo integrale del biglietto con, se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.

In un precedente procedimento di pronuncia pregiudiziale (Cause riunite C-402/07 e C-432/07), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che quando i passeggeri giungono a destinazione con tre ore o più di ritardo sull’ora di arrivo prevista, essi (così come i passeggeri i cui voli siano stati cancellati) possono richiedere un risarcimento forfettario dalla compagnia aerea, a meno che il ritardo sia causato da circostanze eccezionali. Secondo il principio della parità di trattamento, i passeggeri i cui voli sono in ritardo e quelli i cui voli vengono cancellati «all’ultimo momento» devono essere considerati come situazioni analoghe per quanto riguarda l’applicazione del loro diritto a ricevere un risarcimento, poiché tali passeggeri subiscono disagi analoghi, vale a dire, una perdita di tempo.

Cancellazione

In caso di cancellazione del volo, i passeggeri interessati devono ricevere:

  • ad assistenza (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione, possibilità di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica);
  • al rimborso del biglietto entro sette giorni o a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo verso la destinazione finale;
  • a un risarcimento fissato a:
    • 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 km,
    • 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie di oltre 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree tra 1 500 e 3 500 km,
    • 600 EUR per tutte le tratte aeree che non rientrano nei due punti precedenti.

Compensazione

La compensazione pecuniaria deve essere pagata se il passeggero non è stato informato della cancellazione con sufficiente anticipo. Tuttavia, non deve essere pagata se il vettore può dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Sistemazione in classe superiore o inferiore

Se un vettore aereo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, il passeggero è rimborsato entro sette giorni secondo le seguenti modalità:

  • il 30 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km;
  • il 50 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo dei paesi dell’UE e i dipartimenti francesi d’oltre mare, e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km;
  • il 75 % del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), compresi i collegamenti fra il territorio europeo dei paesi dell’UE e i dipartimenti francesi d’oltremare.

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